Accertamento legittimo sull'imprenditore solo se c'è reddito d'impresa

Pubblicato il 07 aprile 2017

Affinché l'Amministrazione finanziaria possa applicare correttamente le procedure di accertamento, analitico o induttivo, relative al reddito d’impresa di un soggetto controllato è necessario che l’attività svolta dal contribuente risulti produttiva di un tale reddito.

Dunque, l'Irpef e l'Iva non possono essere accertate sulla base di semplici presunzioni, ma è necessario che venga provata l’abitualità della professione, dal momento che questa costituisce il presupposto per la produzione e l’accertamento del reddito d’impresa.

Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8982 del 6 aprile 2017, con la quale è stato accolto il ricorso di un uomo che aveva ricevuto un atto impositivo in cui il Fisco gli aveva conteggiato una maggiore Irpef e Iva in relazione alla vendita di tre immobili, dei quali era stato chiesto il cambio di destinazione d’uso e poi era stata eseguita la ristrutturazione.

La vendita di un immobile non rende il contribuente imprenditore edile

Il contribuente ricorre in Cassazione per lamentare che le modalità di accertamento utilizzate dall’Agenzia delle Entrate, e la conseguente applicazione delle relative presunzioni, non si potevano applicare ad un soggetto non imprenditore.

L'Agenzia dal suo canto, invece, aveva operato le rettifiche basandosi esclusivamente sulla vendita di tre immobili in un anno da parte del soggetto controllato, ritenendo il fatto sufficiente per dimostrare lo svolgimento di attività di impresa.

La Cassazione nell'ordinaza n. 8982/2017 accoglie il ricorso del contribuente e ribadisce che la sola vendita di alcuni immobili non qualifica il soggetto come imprenditore edile. Tale attività di vendita non può essere classificata come un’attività economica produttiva di un reddito d’impresa e qualificabile come esercizio di impresa ai fini delle impose dirette e Iva. Pertanto, non esiste il presupposto necessario all’applicabilità delle procedure di accertamento.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy