Accertamento mediante studi di settore, motivazione avviso

Pubblicato il 14 aprile 2022

Nuova pronuncia di Cassazione in materia di accertamento mediante parametri o studi di settore: l'Ufficio finanziario deve dato conto, nelle motivazioni dell'atto, delle ragioni dedotte dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale.

Accertamento standardizzato, non basta lo scostamento

La motivazione di un atto impositivo emesso a seguito di accertamento "standardizzato", ossia posto in essere mediante parametri o studi di settore, non può esaurirsi nel mero rilievo di uno scostamento dai medesimi parametri.

Essa, infatti, va integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

Solamente in questo modo può emergere la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria a carico del contribuente. 

In tale contesto, è da ritenere legittimo e congruamente motivato l'atto impositivo nel cui contenuto l'Amministrazione finanziaria abbia specificamente dato conto delle giustificazioni fornite dal contribuente nel corso del contraddittorio endoprocedimentale, confutandole con specifiche argomentazioni.

Situazione, questa, riscontrata dalla Corte di cassazione nella vicenda su cui si è pronunciata con ordinanza n. 12017 del 13 aprile 2022, relativa all'impugnazione di un avviso di accertamento di maggior reddito d'impresa ai fini IRES, IRAP ed IVA emesso nei confronti di una Srl in liquidazione.

Nel caso in esame, l'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la decisione con cui la CTR aveva disposto l'annullamento dell'atto impositivo dopo aver riscontrato che esso era fondato "unicamente nella divergenza tra dati ricavabili dagli studi di settore e valori dichiarati con un rinvio di stile a tabelle, coefficienti e variabili per l'applicazione di detti studi".

Secondo a Commissione regionale, l'amministrazione finanziaria non aveva valorizzato, nell'avviso di accertamento impugnato, la documentazione prodotta dalla società contribuente al fine di dimostrare la sussistenza di elementi che giustificavano la non integrale applicazione delle risultanze degli studi di settore, così da far comprendere, alla società, il perché si era addivenuti ad una diversa quantificazione dei maggiori ricavi nonché le modalità e la logica seguita per pervenire al risultato contestato. 

Per la Suprema corte, per contro, il contenuto motivazionale dell'avviso di accertamento impugnato rendeva evidente che l'amministrazione finanziaria aveva emesso l'atto impositivo dando specificamente conto delle giustificazioni fornite dalla società contribuente nel corso del contraddittorio endoprocedimentale.

Risultava rispettato, ciò posto, l'orientamento di legittimità in materia di cosiddetto "accertamento standardizzato" mediante parametri o studi di settore, secondo cui "la motivazione di un atto di accertamento di tale tipo debba dare ragione, a seguito dell'obbligatorio espletamento del contraddittorio con il contribuente, dell'adeguamento dei risultati restituiti dalla mera applicazione di quei parametri alla specifica realtà reddituale del contribuente".

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