Accertamento nullo se sottoscritto senza il rispetto dei limiti di delega

Pubblicato il 04 novembre 2022

Con ordinanza n. 32386 del 3 novembre 2022, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di sottoscrizione di avviso di accertamento relativo a imposte sui redditi e sul valore aggiunto con particolare riferimento ai limiti della delega di firma di tale atto.

Secondo la Suprema corte, è nullo l'avviso di accertamento se il contenuto della delega di firma emessa dal capo dell'ufficio in via generale non è stato rispettato dal sottoscrittore nel caso concreto.

Questo ai sensi dell'art. 42 del DPR n. 600/1973 e dell'art. 56 del DPR n. 633/1972 il quale, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42.

Atti sottoscritti al di fuori dello scaglione delegato? Nulli

Nel caso specificamente esaminato, avente ad oggetto l'impugnativa di alcuni avvisi di accertamento, è stata confermata una decisione con cui la Ctr non aveva negato l'esistenza della delega bensì accertato, proprio sulla base di quest'ultima, che il capo ufficio controlli aveva sottoscritto gli atti impositivi, al di fuori dello scaglione di valore per il quale il direttore dell'ufficio gli aveva attribuito il potere di firma.

In tale contesto, non era decisivo il fatto che al medesimo capo ufficio controlli fosse attribuito potere di firma per uno scaglione superiore rispetto a quello proprio dei singoli atti di accertamento.

Con l'atto di delega, infatti, l'Ufficio aveva posto in via generale dei limiti in relazione ai vari atti di accertamento, limiti che non erano stati rispettati nel caso concreto e tale vizio incideva sulla validità dell'esercizio del potere di firma.

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