Accertamento prima dei 60 giorni, senza motivi urgenti è nullo

Pubblicato il 30 luglio 2013 Se l'accertamento fiscale, emesso dall'ufficio prima del termine di 60 giorni - articolo 12 della legge 212/2000, Statuto del contribuente - a far data dal rilascio del verbale di conclusione delle operazioni di verifica, non presenta motivi di particolare urgenza, è nullo.

Sono le Sezioni unite civili della Corte di cassazione a precisarlo, nella sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013.

Spiega la Corte che il termine dei 60 giorni è posto a tutela del contraddittorio procedimentale, “primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente”.

Di più, nella sentenza è sottolineato che il "vizio invalidante" non sta nella mancata enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza a giustificazione dell'emissione anticipata, ma nell'effettiva assenza del requisito d’urgenza. Dunque, l'urgenza può giustificare l'anticipazione rispetto ai 60 giorni, ma deve essere reale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cassa Forense, ecco i bandi 2026: requisiti, scadenze e novità

30/04/2026

Validità dei seminari per aggiornamento RSPP: chiarimenti dal Ministero

30/04/2026

Decreto Lavoro 2026: isopensione con anticipo a 7 anni fino al 2029

30/04/2026

CCNL Vetro industria. Tabelle retributive rinnovo 2026-2028

30/04/2026

Precompilata 2026, dichiarazione online con dati CU aggiornati

30/04/2026

Superbonus, chiarimenti sulla detraibilità delle spese del general contractor

30/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy