Accertamento sintetico. Al contribuente l’onere di esibire l’estratto conto

Pubblicato il 19 aprile 2014 È annullabile l’accertamento sintetico se il contribuente che ha utilizzato dei disinvestimenti o delle somme non tassate per sostenere spese che lasciano presumere un maggior reddito riesce a dimostrare la permanenza sui propri conti di tali disponibilità finanziarie.

Come prova può essere esibito anche l’estratto conto, da cui si desume che le somme utilizzate non sono state semplicemente in “transito”.

Il chiarimento giunge dalla sentenza 8995 del 18 aprile 2014 della Suprema Corte di cassazione.

L’estratto conto come prova del maggior reddito

Secondo la Corte, il contribuente può superare la presunzione dell’ufficio dimostrando di possedere un saldo bancario maggiore rispetto al reddito determinato sinteticamente.

L’accertamento sintetico non può impedire al contribuente di dimostrare a proprie spese che il maggior reddito sia costituito in tutto o in parte da somme esenti o soggette a ritenute alla fonte a titolo di imposta purchè, però, ne sia dimostrata l'entità e la durata, non essendo sufficiente il semplice "transito" delle somme dai conti del contribuente. E la prova da offrire non è particolarmente onerosa: è sufficiente esibire gli estratti conti che dimostrino la durata del possesso dei redditi.
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