Accertamento sintetico: il contribuente è invitato al contraddittorio

Pubblicato il 02 settembre 2010

La manovra estiva (Dl 78/2010), in tema di accertamento ha introdotto l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di convocare il contribuente al contraddittorio prima di procedere con l’emissione dell’atto impositivo fondato sull’accertamento sintetico.

La novità rispetto al passato è che in precedenza il contribuente poteva dimostrare, prima di essere raggiunto dall’atto di accertamento, che il reddito ricostruito mediante accertamento sintetico era costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. Non era necessario instaurare un contraddittorio anticipato prima dell’atto di rettifica. Ora, invece, il legislatore stabilisce che, prima di emanare un avviso di accertamento sintetico, basato sul “redditometro” o sulla “spesa patrimoniale”, l’agenzia delle Entrate ha l’obbligo di instaurazione del previo contraddittorio con il contribuente.

La nuova formulazione dell’articolo 38 del Dpr 600/1973 stabilisce, infatti, l’obbligo per l’ufficio di attivare il contraddittorio dell’accertamento con adesione e ancor prima quello di invitare il contribuente a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Se anche dopo questi nuovi esiti, l’ufficio riterrà comunque necessario procedere con il controllo, verrà emesso l’invito al contraddittorio da accertamento con adesione. Solo nel caso di esito negativi, l’ufficio provvederà a emettere l’atto di accertamento vero e proprio.

Il nuovo accertamento sintetico vede dunque distinte due fasi: la prima contempla la partecipazione del contribuente; la seconda instaura il vero e proprio contraddittorio.

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