Accertamento sintetico, il Dm 10 settembre 1992 non si discute

Pubblicato il 08 marzo 2011 La Ctp Alessandria, con la sentenza n. 13 del 22 febbraio 2011, ha stabilito che al contribuente non è dato di contestare l’accertamento sintetico attraverso la dimostrazione che i coefficienti indicati dal Dm 10 settembre 1992, applicati per desumere il reddito riferibile ad un’auto, si discostano dalle tabelle pubblicate dall’Aci sui costi di mantenimento degli autoveicoli.

I giudici spiegano che tali coefficienti costituiscono una presunzione legale relativa: non è superata da prova contraria. Non sta al contribuente la contestazione del Dm; l’interessato può solo provare che il maggior reddito deriva da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte come imposta o da poste che non concorrono alla base imponibile.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Metalmeccanica pmi Confapi. Minimi trasferta e reperibilità

24/06/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Verbale di accordo del 19/6/2025

24/06/2025

Lavoratori agricoli: retribuzioni medie giornaliere per il 2025

24/06/2025

Quattordicesima 2025 ai pensionati: erogazione automatica o su domanda

24/06/2025

PEC amministratori 2025: nessuna scadenza, caos normativo e attesa proroga

24/06/2025

Bonus ZES Unica: quando si definisce la dimensione aziendale?

24/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy