Contribuente non risponde al questionario, documenti tardivi inutilizzabili

Pubblicato il 16 giugno 2021

La Corte di cassazione ha fornito chiarimenti in ordine alle conseguenze, per il contribuente, del mancato invio della documentazione richiesta dall’Ufficio finanziario.

Richiesta di documenti dal Fisco: che succede se il contribuente non risponde?

In tema di accertamento tributario, occorre distinguere l'ipotesi in cui la richiesta dell'Amministrazione finanziaria di documenti al contribuente sia stata inviata mediante questionario, da quella in cui sia stata avanzata nel corso di attività di accesso, ispezione o verifica.

Nel primo caso, il mancato invio nei termini concessi equivale a rifiuto, determinando l'inutilizzabilità della documentazione in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, all'atto di produrre la suddetta documentazione con il ricorso, che l'inadempimento è avvenuto per causa a lui non imputabile, della cui prova è onerato.

Nella seconda ipotesi, invece, la mancata esibizione di quanto richiesto preclude la valutazione a favore del contribuente solo se si traduca in un sostanziale rifiuto di rendere disponibile la documentazione, incombendo la prova dei relativi presupposti di fatto sull'Amministrazione finanziaria

Ferma la necessità, in entrambe le ipotesi, che l'Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale indicazione di quanto richiesto, accompagnata dall'espresso avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.

Questionario inviato quando il contribuente è in ferie? Documenti tardivi inutilizzabili

E’ il principio enunciato dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 16757 del 14 giugno 2021, nel precisare quali siano le conseguenze per il contribuente del mancato invio di quanto richiesto dall’Ufficio finanziario.

Nel caso in esame, era in discussione l’accertamento emesso in capo ad una contribuente che non aveva risposto al questionario inviatogli dal Fisco nel mese di agosto, allorquando la stessa era in vacanza.

A fronte della richiesta di documentazione, rimasta senza riscontro, era stato emesso l'atto impugnato, atto al quale la contribuente aveva risposto proponendo istanza di accertamento con adesione.

Erano seguiti diversi incontri tra la parte e l'Ufficio finanziario e solo in occasione dell'ultimo di essi la contribuente aveva prodotto della documentazione.

Documentazione, questa, giudicata priva di rilevanza nonché inammissibile dal giudice dell'appello, in quanto tardivamente prodotta: la stessa – aveva evidenziato la CTR - andava allegata in sede di risposta all'invito, e non in altra diversa e successiva sede, non risultando difatti inutilizzabile la relativa produzione eseguita in sede di accertamento con adesione.

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