Accertamento Valori Omi validi se uniti ad altri indizi

Pubblicato il 25 agosto 2017

L'ordinanza n. 20378 del 24 agosto 2017 della sesta Sezione T, della Corte di Cassazione, in materia di compravendite immobiliari, ribadisce l'importanza delle stime dell’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), quali elementi probatori della simulazione del prezzo in sede di accertamento fiscale, ma ad una condizione: oltre i parametri Omi, devono essere considerati anche altri elementi come, per esempio, la perizia della banca per l’erogazione del credito.

In altri termini, i Supremi giudici ritengono legittimo l'accertamento fiscale basato su tali valori se suffragato anche da altri indizi (relazioni tecniche delle banche, mutui erogati più elevati rispetto al prezzo dichiarato). Infatti, gli stessi Ermellini hanno motivato che, nel caso di specie, pur volendo escludere ogni rilevanza ai valori Omi, l'accertamento avviato dall'Agenzia delle Entrate sarebbe stato ugualmente giustificato, in quanto a suo fondamento sarebbe stato, comunque, sufficiente lo scostamento tra mutuo erogato all’acquirente e prezzo dichiarato, fermo restando che tra le prove raccolte dai verificatori c’erano anche le promesse di vendita stipulate, dalle quali emergevano differenze rispetto ai prezzi dichiarati negli atti notarili.

Compravendite immobiliari: le stime Omi sono strumento di ausilio e indirizzo per la valutazione estimativa

Con l'Ordinanza n. 20378/2017, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che aveva notificato ad una società un avviso di accertamento per rettificare il reddito dichiarato in seguito ad una vendita immobiliare. Tale atto era stato impugnato dalla contribuente dinanzi al giudice tributario, che in primo grado confermava la pretesa erariale ritenendo valido l'accertamento, mentre in secondo grado la Ctr ribaltava la decisione in senso favorevole alla società.

Ora la Cassazione torna a convalidare il procedimento dell'Amministrazione finanziaria, ritenendolo pienamente valido, considerando censurabile la decisione di merito nella quale la Ctr si è limitata a negare il valore indiziario degli elementi senza accertare se gli stessi, anche se sforniti singolarmente di valenza indiziaria, potessero essere in grado di acquisirla se valutati nel complesso: ossia se considerabili validi strumento di ausilio, nel senso che ciascuno potrebbe rafforzare e trarre vigore dall’altro in un rapporto di vicendevole completamento.

Partendo da questo principio generale, più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in materia, la Cassazione non ha potuto non cassare la sentenza di secondo grado, avendo ritenuto illegittimo l'accertamento analitico-induttivo, malgrado emergessero, oltre ai valori Omi, ulteriori indizi concorrenti a fondare la rilevanza della pretesa erariale.

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