Accesso ai locali attigui all'impresa anche senza autorizzazione

Pubblicato il 17 dicembre 2013 Con la sentenza n. 28068 del 16 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha precisato che, in materia di accertamento Iva, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali a uso promiscuo.

Nella specie, è stato confermato l'accertamento fiscale notificato ad un contribuente sulla base di un'ispezione della Guardia di finanza che non era stata autorizzata ed aveva avuto ad oggetto anche dei locali attigui a quelli dell'impresa ma che non corrispondevano, in ogni caso, dalla residenza del contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scadenza 16 marzo per l’invio di CU e consegna al percipiente

13/03/2026

Telecamere per multe stradali non a norma privacy: sanzione del Garante

13/03/2026

Rimborso IVA UE: errore nella trasmissione non fa perdere il diritto

13/03/2026

Ravvedimento speciale CPB, ultima chiamata

13/03/2026

Responsabilità del commercialista per violazioni della società

13/03/2026

Rating di legalità: nuovo regolamento dal 16 marzo 2026

13/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy