Accesso ai locali attigui all'impresa anche senza autorizzazione

Pubblicato il 17 dicembre 2013 Con la sentenza n. 28068 del 16 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha precisato che, in materia di accertamento Iva, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali a uso promiscuo.

Nella specie, è stato confermato l'accertamento fiscale notificato ad un contribuente sulla base di un'ispezione della Guardia di finanza che non era stata autorizzata ed aveva avuto ad oggetto anche dei locali attigui a quelli dell'impresa ma che non corrispondevano, in ogni caso, dalla residenza del contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy