Accesso ai locali attigui all'impresa anche senza autorizzazione

Pubblicato il 17 dicembre 2013 Con la sentenza n. 28068 del 16 dicembre 2013, la Corte di cassazione ha precisato che, in materia di accertamento Iva, l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Dpr n. 633/1972, ai fini dell'accesso degli impiegati dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, a locali adibiti anche ad abitazione del contribuente o esclusivamente ad abitazione, è subordinata alla presenza di gravi indizi di violazioni soltanto in quest'ultimo caso, e non anche quando si tratti di locali a uso promiscuo.

Nella specie, è stato confermato l'accertamento fiscale notificato ad un contribuente sulla base di un'ispezione della Guardia di finanza che non era stata autorizzata ed aveva avuto ad oggetto anche dei locali attigui a quelli dell'impresa ma che non corrispondevano, in ogni caso, dalla residenza del contribuente.
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