Accettazione di eredità. Il notaio deve verificare i beni del de cuius

Pubblicato il 29 agosto 2015

Con sentenza n. 17266 depositata il 28 agosto 2015, la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, ha respinto il ricorso di un notaio avverso la sanzione disciplinare irrogatagli dal Consiglio notarile di competenza.

Il professionista, in particolare, era stato censurato poiché, nella redazione di un verbale di accettazione di eredità, non aveva provveduto ad apprezzare personalmente l'esistenza di altri beni mobili appartenenti al de cuius, limitandosi, sul punto, a ricevere le dichiarazioni dell'erede.

Avverso il provvedimento sanzionatorio, il ricorrente contestava come, in base agli artt. 775 c.p.c. e 192 disp. att. c.p.c., non era dato evincere alcun obbligo, a suo carico, di procedere a diretta ispezione dell'immobile del de cuius per accertare la presenza o meno di altri beni di sua proprietà. La Corte territoriale avrebbe dunque errato – a suo dire - nel ritenere manchevole il verbale redatto sulla base della sola dichiarazione dell'erede, circa l'inesistenza di altri beni del defunto.

Rigettando la censura, la Cassazione ha chiarito come in realtà rientri tra i compiti del notaio (e ciò, proprio in base alle medesime disposizioni normative citate dal ricorrente), anche la diretta attestazione circa l'esistenza di ulteriori beni mobili da inventariare, contrariamente risultando pregiudicata – in caso cioè di mera riproduzione delle dichiarazioni in tal senso rese dall'erede – l'elevata affidabilità che l'ordinamento ripone sul contenuto degli atti direttamente formati dal pubblico ufficiale.

In tal senso, milita la stessa finalità propria dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario, che è quella di tutelare i creditori del de cuius dai pregiudizi che ai loro diritti potrebbero derivare dalla confusione tra patrimonio dell'erede e quello del defunto debitore.Una qualunque omissione anche parziale circa l'indicazione dei beni ereditari, è infatti idonea a pregiudicare le loro ragioni.  

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