Con la determinazione direttoriale n. 213396 dell’8 aprile 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli interviene in modo organico sul sistema degli adempimenti informativi nel settore dell’energia elettrica, aggiornando la disciplina previgente alla luce delle modifiche normative introdotte nel Testo Unico Accise (TUA) e delle nuove disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale del 10 marzo 2026.
Il provvedimento si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione degli obblighi dichiarativi, con l’obiettivo di semplificare i flussi informativi e garantire una maggiore coerenza tra i dati trasmessi dai diversi operatori della filiera.
Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione di un sistema strutturato di comunicazioni telematiche mensili, che coinvolge in primo luogo i venditori di energia elettrica, i quali sono ora tenuti a trasmettere, entro la fine del mese successivo a quello di riferimento, una serie articolata di informazioni che comprendono:
Tali dati devono essere ulteriormente dettagliati in funzione della destinazione d’uso e dell’ambito territoriale, secondo criteri definiti dall’Agenzia, delineando così un quadro informativo completo e strutturato, funzionale anche ai controlli fiscali.
Parallelamente, anche i distributori sono chiamati a rispettare nuovi obblighi comunicativi, dovendo trasmettere con cadenza mensile le informazioni relative all’energia elettrica trasportata e fornita agli utenti della distribuzione, inclusi i dati sui soggetti serviti e sui quantitativi erogati.
A differenza dei venditori, per i distributori il termine di invio è fissato al primo giorno del terzo mese successivo a quello di riferimento, introducendo così una scansione temporale differenziata ma coordinata tra i due flussi informativi, funzionale a una più efficace gestione e incrocio dei dati da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Elemento qualificante della nuova disciplina è l’adozione di specifici modelli di comunicazione standardizzati, allegati alla determinazione, che definiscono in modo puntuale il contenuto dei dati da trasmettere.
L’Allegato 1, destinato ai distributori, raccoglie le informazioni relative al soggetto trasmittente e agli utenti della distribuzione, con indicazione del numero di POD serviti e dei quantitativi forniti, distinti anche per utilizzi specifici come la ricarica dei veicoli elettrici.
L’Allegato 2, rivolto ai venditori, struttura invece la comunicazione in sezioni che includono i dati identificativi, il periodo di riferimento, i dati complessivi nazionali e il dettaglio per ambito territoriale, oltre alla ripartizione per destinazione d’uso.
Particolare rilievo assume anche il rafforzamento del sistema di identificazione degli operatori, basato sull’utilizzo del codice accisa, che diventa elemento centrale per l’allineamento dei dati tra venditori e distributori.
In tale ottica, viene espressamente previsto che il venditore, qualora operi anche come utente della distribuzione, debba comunicare il proprio codice ai distributori, così da garantire la corretta imputazione dei flussi informativi e una più efficace attività di controllo da parte dell’Amministrazione.
Non meno rilevanti nella determinazione direttoriale n. 213396 dell’8 aprile 2026 sono le disposizioni transitorie, che disciplinano il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.
Per i primi mesi del 2026 è infatti consentito l’utilizzo dei tracciati record previgenti, mentre le nuove modalità si applicano ai dati a partire da aprile 2026, con un avvio operativo differito al 1° luglio 2026, termine individuato per consentire agli operatori di adeguare i propri sistemi informativi. Questo periodo di adattamento appare funzionale a garantire una transizione graduale e a ridurre il rischio di criticità applicative.
Infine, il provvedimento dell’8 aprile 2026 interviene anche sugli aspetti formali delle comunicazioni, prevedendo che le stesse siano sottoscritte dal rappresentante legale o da un soggetto delegato mediante procura scritta, in alcuni casi da conferire con atto notarile, in linea con quanto già previsto per le dichiarazioni di consumo, consolidando così un sistema di responsabilità chiaro e coerente.
Nel complesso, la determinazione dell’ADM introduce un sistema più strutturato e integrato di raccolta dati nel settore dell’energia elettrica, nel quale la digitalizzazione degli adempimenti e la standardizzazione delle informazioni rappresentano strumenti essenziali per migliorare l’efficacia dei controlli e la trasparenza del sistema fiscale, rafforzando al contempo il coordinamento tra i diversi soggetti obbligati.
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