Acconto IMU di giugno con aliquote base

Pubblicato il 12 aprile 2012


E’ dall'iter di conversione in legge del D.L. n. 16/2012 (dl fiscale) che provengono le ultime indicazioni per chiarire il comportamento da tenere in vista del primo pagamento dell'acconto Imu – 18 giugno 2012. Si può versare il 33% o il 50% dell'imposta dovuta applicando lo 0,4 per cento in caso di prima abitazione; se si sceglie il pagamento di un terzo, un altro terzo va versato entro il 17 settembre 2012. Per altre proprietà l’aliquota è dello 0,76%. Scontano lo 0,2 per cento i fabbricati rurali agricoli che versano un acconto pari al 30% del dovuto. Esenzione per i fabbricati rurali dei comuni montani e collinari.

 

(N.d.R.: Il testo è aggiornato con le novità introdotte dall’emendamento del 17.4.2012)


L'Aula del Senato ha utilizzato l'iter di conversione del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, per definire i contorni del primo appuntamento dei contribuenti con l'Imu: il pagamento da eseguire il 18 giugno 2012.


Entro questa data, va versata la prima rata dell'imposta municipale propria, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 33% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e le detrazioni previste.


L'imposta Municipale propria è stata introdotta dal Decreto legislativo n. 23 del 2011 e, inizialmente, sarebbe dovuta applicarsi dall'anno 2014; ma il governo Monti, con il Decreto “Salva Italia” (D.l. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011), ne ha anticipato gli effetti, in via sperimentale, per il triennio 2012-2014.


Presupposto del tributo è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e sue pertinenze (originariamente esclusi dall'imposta).


Sono soggetti passivi Imu
:


- 
il proprietario di immobili, inclusi i terreni, i fabbricati rurali e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa;


- 
il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;


- 
il concessionario, nel caso di concessione su aree demaniali;


- 
il locatario, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria.


L'imposta va commisurata al periodo di possesso (il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

Per il pagamento dell’Imu relativo all’anno 2012, il contribuente può scegliere tra la suddivisione in due o tre rate.

In caso di scelta per le due rate, queste le istruzioni:


- il 18 giugno occorre versare il 50% dell'imposta (da calcolare con aliquota base dello 0,4%);


- il 17 dicembre occorre versare il 50%, cui va aggiunto il conguaglio derivante dall'aumento di aliquota deciso dai Comuni.


La scelta per le tre rate prevede:


- il 18 giugno il pagamento pari ad un terzo dell'imposta dovuta calcolata con aliquota base del 0,4% (o 4 per mille);


- il 17 settembre il pagamento della seconda rata (33%), di importo pari alla prima;


- 17 dicembre il pagamento del saldo in aggiunta al conguaglio derivante dalle aliquote decise dai Comuni.


Il versamento va eseguito con il modello F24. Solo dal 1° dicembre è possibile utilizzare i bollettini di conto corrente postale.


Nei prospetti che seguono, si propone un riepilogo relativo all’adempimento del 18 giugno 2012 (il giorno 16 cade di sabato).


PRIMA CASA E PERTINENZE

Base imponibile

Detrazioni

Aliquota

Rendita catastale + 5% x 160

- 200 euro (per ciascun proprietario)

- 50 euro per ogni figlio sotto i 26 anni (fino ad un massimo di 400 euro)

0,40%


I comuni possono deliberare modifiche dell'aliquota in aumento o in diminuzione fino a 0,2%.


Si intendono pertinenze dell'abitazione principale quelle accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 1 unità per ciascuna delle categorie indicate.


In caso di più comproprietari, l'Imu va versata in base alla percentuale di possesso.


SECONDE CASE E PERTINENZE OLTRE LA PRIMA

Base imponibile

Detrazioni

Aliquota

Rendita catastale + 5% x 160

-

0,76%


I comuni possono deliberare modifiche dell'aliquota in aumento o in diminuzione fino a 0,3%.


ALTRI FABBRICATI

Base imponibile

Detrazioni

Aliquota

Se accatastato in cat. A (escluso A/10), C/2, C/6 e C/7 → Rendita catastale + 5% x 160

Se accatastato in cat. A/10 e D/5 → Rendita catastale + 5% x 80

Se accatastato in cat. C/1 → Rendita catastale + 5% x 55

Se accatastato in cat. B, C/3, C/4 e C/5 → Rendita catastale + 5% x 140

Se accatastato in cat. D, escluso D/5 → Rendita catastale + 5% x 60

Se inagibili o inabitabili è prevista la riduzione del 50% della base imponibile (per la parte dell'anno in cui sussiste la condizione)

0,76%

Se accatastato in F/2 (unità collabente) → base imponibile = 0

-

-


L'inagibilità e l'inabitabilità devono essere accertate dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; la documentazione deve poi essere allegata alla dichiarazione (in alternativa, è ammessa la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000).


IMMOBILI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO

Base imponibile

Detrazioni

Aliquota

Rendita effettiva + 5% x coefficiente (v. tabella Altri fabbricati)

riduzione del 50% della base imponibile

0,76%


FABBRICATI RURALI (ABITAZIONE PRINCIPALE)

Base imponibile

Detrazioni

Aliquota

Rendita catastale + 5% x 160

- 200 euro (per ciascun proprietario)

- 50 euro per ogni figlio sotto i 26 anni (fino ad un massimo di 400 euro)

0,40%


Se il fabbricato non è ancora accatasto
, l'acconto non è dovuto e l'imposta andrà versata in una unica soluzione il 17/12/2012.


Il D.L. n. 201/2011 ha stabilito per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni l'obbligo di essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012.


FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

(iscritti al Catasto nella cat. D/10)

Base imponibile

Detrazioni

Aliquota

Rendita catastale + 5% x 60


0,20%


La prima rata (18 giugno) è pari al 30%; il conguaglio avverrà a dicembre, con il versamento del saldo.


Se il fabbricato non è ancora accatasto, l'acconto non è dovuto e l'imposta andrà versata in una unica soluzione il 17/12/2012.


IMPORTANTE
: I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Dl 557/93 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani sono esenti dall'Imu. Si tratta dell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica.


TERRENI AGRICOLI


Se posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditrici agricoli professionali (Iap) sono soggetti all'Imu in base al meccanismo degli scaglioni, limitatamente alla parte di valore eccedente 6.000 euro e con le seguenti riduzioni:


- 70% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 6.000 euro e fino a 15.500 euro;


- 50% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro;


- 25% dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.


La base imponibile
è formata dal reddito dominicale + 25% x 110.


L'aliquota da applicare è lo 0,76%.


Per i terreni agricoli, non utilizzati dai suddetti soggetti, il coefficiente moltiplicare è fissato a 135 e non è stabilita nessuna riduzione.


Per tale settore, il Governo potrà intervenire, entro il 10 dicembre 2012 ed in base all'andamento del gettito derivante dall'imposta, modificando le aliquote da applicare ai fabbricati rurali e ai terreni, al fine di garantire che il gettito complessivo per il 2012 non sia superiore a quanto stabilito dal Ministero dell'economia, e cioè:


- un massimo di 135 milioni di euro per i fabbricati rurali


- un massimo di 88 milioni di euro per i terreni agricoli


ALTRE MISURE


Sono stati esclusi dalla base imponibile Imu, gli immobili di proprietà dei Comuni; sulle case dello Iacp e delle cooperative a proprietà indivisa lo Stato ha rinunciato alla quota erariale.


Esclusi anche gli immobili delle fondazioni bancarie, purchè non producano reddito.


Relativamente alle persone anziane o con disabilità ricoverati in istituti di assistenza, il provvedimento non ha disposto nessuna agevolazione riguardante la casa di abitazione. Su questo punto, però, non si esclude un cambiamento in sede di passaggio alla Camera dei deputati, che potrebbe disporre un’aliquota ridotta per l'abitazione principale, purché gli immobili non risultino locati.


IMU DI DICEMBRE

Incerto rimane l'ammontare del saldo di dicembre dell'Imu. Infatti, nel periodo intercorrente tra i pagamenti di giugno e settembre e quello di dicembre, i comuni possono intervenire deliberando, entro il 30 settembre e sulla base dei dati aggiornati del gettito, modifiche alle aliquote e alle detrazioni.


Non solo. Sull'ammontare dell'Imu ha voce in capitolo anche il Governo che, entro il 10 dicembre, può individuare, a mezzo di Dpcm, le occorrenti modifiche delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione, per assicurare l'ammontare del gettito previsto per l'anno 2012.


I contribuenti, pertanto, potranno essere chiamati ad effettuare il conguaglio in sede di versamento del saldo (17 dicembre 2012).


Infine, si rammenta che il provvedimento contenente le modifiche in materia di Imu, dovrà passare al vaglio della Camera per consentire, entro il 1° maggio, la conversione in legge del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

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