Accordi preventivi bilaterali o multilaterali, codici tributo per l’accesso o il rinnovo

Pubblicato il 22 dicembre 2021

Istituiti dall’Agenzia delle Entrate i codici tributo per il versamento, tramite modello F23, della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e
multilaterali
, secondo quanto stabilito dal Dpr n. 600/1973, come modificato dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020).

I codici per consentire il versamento della commissione per le imprese che intendono presentare o rinnovare un’istanza di accordo preventivo bilaterale o multilaterale sono stati fissati dalla risoluzione n. 76 del 21 dicembre 2021.

La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo e il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.

Accordi preventivi bilaterali o multilaterali, commissione per l'accesso/rinnovo

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2021 sono state definite le modalità di determinazione e di pagamento della suddetta commissione.

In particolare, il provvedimento direttoriale ha stabilito che la commissione deve essere versata mediante il modello F23, indicando il relativo codice tributo.

Per consentire il versamento, tramite modello F23, della commissione, con la risoluzione n. 76/E/2021 sono istituiti i seguenti codici tributo:

E’ inoltre, specificato quanto segue:

I codici tributo “180T” e “181T” sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Codici versamento e attività - F23 - Codici per i versamenti” e in particolare nella “Tabella 'A' dei codici tributo relativi all'Agenzia delle Entrate”

Le somme riscosse con i codici tributo “180T” e “181T” sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato, ovunque riscosse, con imputazione al capo VI - capitolo 2020, denominato “Contributo per internazionale, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.

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