Accordo collaborazione, rimborsi al consorzio imponibili ai fini Iva

Pubblicato il 06 aprile 2021

L’Agenzia delle Entrate si esprime sul corretto trattamento fiscale da applicare alle somme erogate in attuazione di un accordo di collaborazione, stipulato tra una pubblica amministrazione ed un consorzio universitario, con lo scopo di sviluppare una serie di attività nel settore Ict per dare corso alla dematerializzazione e digitalizzazione degli strumenti di lavoro e delle procedure operative dell’istituzione pubblica.

Sotto il profilo finanziario, è previsto il rimborso dei costi sostenuti da ciascuna delle parti, relativi alle risorse impiegate e alle trasferte effettuate in ordine alle attività effettivamente svolte in coerenza con il Piano.

Quest’ultimo stabilisce, tra l’altro, un tetto massimo di rimborso in favore del consorzio e uno in favore dell’istante, determinato sulla base dei costi sostenuti per lo scopo. Il rimborso avviene previa trasmissione di una nota riepilogativa delle attività svolte e di una nota recante la puntuale rendicontazione dei costi sostenuti; queste note devono essere approvate dal competente Comitato di gestione.

È infine disposto che "il rimborso sarà effettuato in esenzione dall'IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988".

Tuttavia, il consorzio ha emesso fattura, ritenendo i suddetti rimborsi imponibili ai fini Iva, perché versati a titolo di “controprestazione dei servizi resi (...) a favore e nell'interesse” dell’istante. Ma, la PA ha rifiutato la fattura, ritenendola in contrasto con le clausole dell'Accordo e del Piano.

Di qui, la richiesta all’Amministrazione finanziaria di conoscere se il rimborso spese corrisposto al consorzio sia o meno rilevante ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto

Agenzia: imponibili i rimborsi spese erogati al Consorzio che svolge esercizio d’impresa

Nella risposta ad interpello n. 226/E/2021, l’Agenzia delle Entrate parte dalla definizione dell’ambito oggettivo di rilevanza di un’operazione agli effetti IVA, ricordando che il presupposto oggettivo di applicazione dell'Imposta può essere escluso, ai sensi della normativa europea, solo qualora non si ravvisi alcuna correlazione tra l'attività finanziata e le elargizioni di denaro.

Inoltre la stessa ricorda come, conformemente alla normativa unionale, un contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un obbligo di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.

Con riferimento al caso di specie, si osserva, poi, che proprio sulla base dell'Accordo e del Piano:

Ne consegue la sussistenza del presupposto oggettivo dell'IVA di cui all’articolo 3, comma 1, del Dpr n. 633 del 1972 (Decreto IVA).

L’Agenzia evidenzia, infatti, come, in assenza del rimborso erogato dall’istituzione pubblica, il consorzio non si sarebbe impegnato a svolgere le prestazioni concordate.

Dunque, in capo al consorzio si realizza il presupposto soggettivo previsto dall'articolo 4 del citato Decreto Iva (esercizio d’impresa), per cui le somme a questo corrisposte dall’istante, anche se a titolo di rimborso, dovranno essere assoggettate a Iva.

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