Accordo conciliativo accertativo dell'usucapione e relativa tassazione

Pubblicato il 09 dicembre 2014 Lo studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 156 – 2014/T, approvato nella seduta del 13-14 novembre 2014, è dedicato alla tematica “La tassazione dell'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione di beni immobili”.

Il documento del CNN ha la finalità di verificare i criteri sulla cui base vadano tassati gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione di beni immobili e di individuare le imposte applicabili, le relative aliquote, la base imponibile, anche tenendo conto delle eventuali agevolazioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, Decreto legislativo n. 28/2010.

Nella sintesi conclusiva dello studio, viene, in particolare, precisato come l'accordo in oggetto dovrebbe essere soggetto, in linea di principio, all'imposta di registro; e ciò sulla base del sistema di tassazione per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso introdotto dall'articolo 10 del Decreto legislativo n. 23/2011, coordinato con le agevolazioni di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del Decreto legislativo n. 28/2010.

Potrebbe, altresì, ritenersi applicabile – si legge nel testo dello studio – anche l'agevolazione per la proprietà contadina in quanto la medesima sembrerebbe inquadrabile nell'ambito del sistema di tassazione dei trasferimenti a titolo oneroso, al quale va ricondotta la tassazione dell'accordo in esame.

Calcolo della base imponibile

Secondo i notai, inoltre, sarebbe il valore del bene al tempo dell'accordo il riferimento sulla cui base calcolare la base imponibile; e ciò, tenendo conto anche delle accessioni avvenute fino a quel momento.

Nella determinazione, poi, della base imponibile dell'accordo ai sensi dall'articolo 43 del D.P.R. n. 131/1986, occorrerebbe anche valutare “l'applicabilità del criterio del cd. prezzo-valore, eccetto i casi in cui l'operazione “mascheri” una vendita occultandone il corrispettivo”.

Per i notai, infine, l'accordo dovrebbe essere esente dall'imposta di registro proporzionale entro il limite di valore di 50.000 euro, esente dall'imposta di bollo, dalla tassa ipotecaria e dai tributi speciali catastali.
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