Accordo di negoziazione su separazioni e divorzi, precisazioni dal ministero dell'Interno

Pubblicato il 08 ottobre 2014 Con circolare n. 16/2014 del 1° ottobre 2014, il ministero dell'Interno, Direzione centrale per i servizi demografici, ha fornito alcune indicazioni relative agli adempimenti degli uffici dello stato civile conseguenti alla pubblicazione del Decreto legge n. 132/2014 e, in particolare, dell'articolo 6 del provvedimento in materia di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione, divorzio e modifica delle relative condizioni, disposizione già entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del Decreto (13 settembre 2014).

Sanzione per l'avvocato che non trasmette l'accordo entro 10 giorni

Nelle indicazioni del ministero viene precisato che, ai sensi delle nuove disposizioni, l'avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell'accordo di negoziazione, autenticata dallo stesso, e munita delle certificazioni previste nell'articolo 5 del Decreto legge n. 132, relative all'autografia delle firme e alla conformità dell'atto alle norme imperative e di ordine pubblico.

La violazione di detti obblighi di trasmissione da parte del legale comporta una sanzione da 5 mila e 50 mila euro per la cui irrogazione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni.

Per il resto, l'esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell'accordo compete, poi, all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, se celebrato con rito civile, o trascritto, se celebrato con rito religioso.

Decorrenza degli effetti dell'accordo

Altro importante passaggio precisato dal Dicastero è quello relativo alla decorrenza degli effetti degli accordi, individuata nella “data certificata” negli accordi medesimi.

Tale data – viene specificato nella circolare – è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.

Dalla stessa decorrerà il termine di tre anni per procedere, in caso di accordo sulla separazione, con il divorzio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy