Accordo di ristrutturazione anche per le imprese agricole in crisi

Pubblicato il 19 luglio 2011 L'articolo 23, comma 43, del Decreto legge 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011 prevede che anche le imprese agricole in stato di crisi e di insolvenza possano accedere alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti di cui agli articoli 182 bis e 182 ter della Legge fallimentare.

Anche l'imprenditore agricolo, quindi, raggiunto un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, potrà chiedere che lo stesso venga omologato dal Tribunale, evitando, così, che i creditori possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul suo patrimonio.
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