Il 1° luglio 2025 è entrato in vigore l’Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale firmato a Roma il 6 febbraio 2024.
Con la circolare n. 106 del a° luglio 2025, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale fornisce un quadro dettagliato delle disposizioni applicative dell’accordo, ponendo le basi per la corretta gestione delle posizioni assicurative e previdenziali che coinvolgono soggetti operanti nei due Paesi.
L’Accordo tra l’Italia e l’Albania in materia di sicurezza sociale, sottoscritto il 6 febbraio 2024 a Roma, rappresenta un passo fondamentale nel rafforzamento della cooperazione previdenziale tra i due Paesi, al fine di garantire:
L’Accordo si compone di 31 articoli e un Allegato (contenente le clausole sul trasferimento dei dati personali). Ad esso si affianca una Intesa amministrativa, firmata il 10 aprile 2025, che ne specifica gli aspetti procedurali.
L’accordo è stato ratificato dalla Repubblica Italiana con la Legge 11 marzo 2025, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2025. La sua entrata in vigore è stata subordinata allo scambio degli strumenti di ratifica, avvenuto nei termini previsti, con efficacia dal 1° luglio 2025.
Da tale data, anche la correlata Intesa amministrativa ha acquisito valore giuridico e operativo.
L’accordo mira a garantire una tutela previdenziale uniforme e coerente tra i due Stati firmatari, secondo i seguenti principi fondamentali.
Tali obiettivi sono in linea con i precedenti accordi siglati dall’Italia con altri Stati non appartenenti all’Unione Europea, tra cui Turchia e Israele.
L’accordo interessa i principali regimi obbligatori di sicurezza sociale di entrambi i Paesi. Per quanto riguarda l’Italia, sono comprese:
Per quanto concerne l’Albania, rientrano nel campo di applicazione:
L’accordo si applica:
L’accordo non si applica a:
Inoltre, non trova applicazione l’art. 22 del D.Lgs. 286/1998, sostituito dalla Legge 189/2002, relativo al diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età anagrafica per i lavoratori extracomunitari rimpatriati, in quanto la totalizzazione dei periodi assicurativi è ora disciplinata direttamente dall’accordo.
Nella prossima sezione verranno analizzati i principi di territorialità della legislazione applicabile e le numerose eccezioni previste per situazioni di distacco o incarico internazionale.
Il principio generale stabilito dall’articolo 5 dell’Accordo bilaterale prevede che, salvo quanto espressamente disposto, la legislazione applicabile sia quella dello Stato in cui si svolge l’attività lavorativa.
In termini pratici:
Questo principio mira a evitare sovrapposizioni o vuoti contributivi, garantendo la continuità della copertura assicurativa e previdenziale.
Deroghe
Ai sensi dell’art. 6, punti 1 e 2 dell’Accordo e dell’art. 5 dell’Intesa amministrativa, i lavoratori distaccati in via temporanea possono mantenere la legislazione del Paese d’origine per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile previo accordo tra le istituzioni competenti. Il distacco può riguardare sia lavoratori subordinati sia autonomi.
Per ottenere tale deroga è necessaria la certificazione di distacco (modello IT/AL 101), rilasciata su richiesta del datore di lavoro o del lavoratore, previo controllo da parte dell’INPS.
Il personale assunto per attività portuali o di manutenzione mentre la nave è in sosta in un porto straniero segue invece la legislazione del Paese del porto.
Gli agenti diplomatici e consolari, nonché il personale amministrativo e tecnico inviato all’estero, restano assoggettati alla legislazione dello Stato di appartenenza dell’amministrazione di origine, incluse le famiglie a carico.
Lo stesso principio si applica ai lavoratori pubblici distaccati all’estero.
L’articolo 7 dell’Accordo riconosce la facoltà, per alcune categorie (es. personale domestico al servizio di membri delle missioni diplomatiche), di optare per la legislazione del proprio Stato di cittadinanza. L’opzione deve essere esercitata:
Le Strutture INPS rilasciano in questi casi il modello IT/AL 103 per la conferma dell’opzione.
Quando un assicurato matura i requisiti per la pensione secondo la sola legislazione di uno dei due Stati contraenti, senza necessità di ricorrere alla totalizzazione, l’Istituzione competente deve erogare la prestazione in regime nazionale.
In questo caso, la prestazione è calcolata esclusivamente in base ai contributi versati nel relativo ordinamento.
L’accordo consente la totalizzazione internazionale dei periodi contributivi maturati nei due Stati, a condizione che:
In caso di periodi di contribuzione coincidenti, ciascuna Istituzione considera solo quelli maturati nel proprio sistema.
Se un lavoratore ha maturato meno di 52 settimane di assicurazione in uno dei due Stati, tali periodi:
Nel caso di attività soggette a regimi speciali (es. professioni sanitarie, insegnanti, forze armate), i periodi contributivi vengono riconosciuti solo se esiste una corrispondenza tra i regimi dei due Paesi.
In mancanza, tali periodi saranno considerati utili per l’accesso alla prestazione nel regime generale.
La domanda per il riconoscimento della pensione può essere presentata:
La presentazione presso una delle due Istituzioni è equiparata a quella effettuata presso l’altra, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’avvio del procedimento amministrativo.
In Italia:
L’Intesa amministrativa ha definito una serie di formulari bilingue (italiano-albanese) per facilitare lo scambio di dati tra INPS e ISSH. I principali sono:
Questi moduli consentono il tracciamento del processo in tutte le fasi, dalla domanda all’erogazione, secondo un flusso telematico strutturato.
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