L'INPS, con il messaggio n. 3407 del 12 novembre 2025, fornisce nuovi chiarimenti e istruzioni operative relative all’applicazione dell’Accordo di sicurezza sociale tra Italia e Giappone, in vigore dal 1° aprile 2024.
Tale Accordo, firmato il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97, è stato oggetto di specifica illustrazione con la circolare n. 52 del 27 marzo 2024.
Il nuovo messaggio integra le indicazioni contenute nel messaggio n. 2199 dell’11 giugno 2024 e si focalizza sulle modalità di assolvimento degli obblighi contributivi e sulla corretta esposizione dei dati nel flusso Uniemens per i lavoratori distaccati in Italia provenienti dal Giappone, titolari di un doppio contratto di lavoro.
Più nel dettaglio, si tratta di soggetti che:
sono distaccati in Italia da un datore di lavoro giapponese;
hanno stipulato un ulteriore contratto di lavoro con una filiale italiana della medesima azienda madre giapponese.
In questo caso, il lavoratore risulta titolare di due rapporti di lavoro: uno con l’impresa giapponese e uno con la filiale italiana della stessa impresa.
Il lavoratore titolare di due contratti di lavoro ha la possibilità di chiedere di essere esonerato dall’applicazione della legislazione italiana non solo per il contratto stipulato in Giappone (tramite il modello “JPN/IT/101” da richiedere alle competenti autorità giapponesi), ma anche per il contratto stipulato in Italia durante il periodo di distacco.
Per i lavoratori per i quali il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha concesso. previa apposita richiesta, l’esonero contributivo, l'INPS fa presente che, i datori di lavoro devono utilizzare, ai fini della corretta esposizione nel flusso Uniemens, il codice “TipoContribuzione” già in uso “87” accompagnato dal nuovo codice “TipoLavoratore” “DC”, avente il significato di “lavoratori provenienti dal Giappone distaccati in Italia con doppio contratto esonerati dal versamento IVS e DS”.
La decorrenza del beneficio resta disciplinata dai criteri indicati ai paragrafi 2.5.2 e 2.6 della circolare n. 52/2024.
L’esonero contributivo riguarda esclusivamente le forme assicurative previste dall’Accordo internazionale. Restano invece dovuti in Italia i contributi riferiti alle restanti forme assicurative, secondo la normativa nazionale vigente.
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