Imposta di registro per transazione conciliativa

Pubblicato il 02 aprile 2025

L'Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni sulla tassazione applicabile ad un accordo conciliativo per risolvere un contenzioso in corso presso la Corte d'Appello, in particolare sulla base imponibile sulla quale applicare l'imposta di registro.

Quale imposta sull'accordo transattivo?

Le parti coinvolte, per risolvere il contenzioso pendente presso la Corte d'Appello, hanno deciso di stipulare un accordo conciliativo. Questo accordo prevede che l'indennizzo, determinato dalla sentenza di primo grado, venga limitato all'importo già versato dall'assicuratore, con l'aggiunta di un contributo di 20.000 euro a copertura delle spese legali. Tale somma sarà corrisposta direttamente dall'Istante all'avvocato della parte avversa.

In sostanza, rinunciando al ricorso pendente presso la Corte d'Appello, le parti hanno stabilito:

Da qui la richiesta di quale fosse la base imponibile sulla quale applicare l’imposta di registro.

Transazione: normativa

Prima di emettere la risposta numero 85 del 1° aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha rappresentato la normativa sulla transazione.

Secondo l'articolo 1965 del Codice civile, “La transazione è un accordo mediante il quale le parti, attraverso concessioni bilaterali, risolvono un conflitto già iniziato o ne evitano uno futuro. Attraverso queste concessioni, è possibile generare, alterare o annullare anche relazioni diverse da quelle originariamente in disputa tra le parti”.

La funzione principale della transazione è quindi quella di risolvere o scongiurare una disputa, attraverso concessioni mutue.

In questo contesto, si identificano due tipologie di transazione:

Imposta di registro e base imponibile

Riguardo all'imposta di registro, per le transazioni che non comportano il trasferimento di beni immobili o la creazione o il trasferimento di diritti reali, l'imposta si calcola sulla base degli obblighi di pagamento che emergono, senza considerare gli obblighi di restituzione o quelli che vengono annullati a seguito della transazione. Se dalla transazione non scaturiscono obblighi di pagamento, l'imposta è applicata in un importo fisso (articolo 29 del DPR 131/86).

L'interpretazione di questa normativa implica che, per determinare il regime fiscale da applicare a una transazione, è essenziale procedere con un'analisi dettagliata caso per caso, esaminando gli elementi sottostanti il caso specifico per comprendere le intenzioni concordate tra le parti, nonché il contenuto dell’accordo.

Tornando alla richiesta dell'Istante, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, per quanto riguarda il regime fiscale (IVA/registro) applicabile al contributo per le spese legali, è utile fare riferimento all'articolo 3 del DPR n. 633/1972, che disciplina le "Prestazioni di servizi". In particolare, il comma 1 stabilisce: "Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, (...)".

Nel caso specifico, il pagamento effettuato dall'Istante è escluso dall'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto manca un elemento oggettivo essenziale: non si tratta infatti del pagamento per una prestazione di servizi fornita nell’ambito di un rapporto contrattuale.

Infatti, colui che paga il contributo alle spese legali non è parte del rapporto di incarico professionale che unisce l'avvocato (a favore del quale avviene il pagamento) al cliente, che è il destinatario del servizio.

In conclusione, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che, poiché l'accordo implica un obbligo di pagamento (come previsto dall'articolo 29 del DPR 131/86), è dovuta l'imposta di registro.

L'aliquota applicabile sarà del 3%, come stabilito per i documenti con valore patrimoniale dall'articolo 9 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, e sarà calcolata sull'importo di 20.000 euro.

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