Ace. Disapplicazione della norma antielusiva in mancanza di effetti moltiplicativi

Pubblicato il 04 dicembre 2018

In materia di disapplicazione delle disposizioni antielusive previste dal decreto “Ace” vengono effettuate alcune precisazioni.

La materia è stata oggetto dei principi di diritto n. 11 e n. 12, del 6 novembre 2018, resi noti dall’agenzia delle Entrate.

Il decreto “Ace” (Aiuto alla Crescita Economica, dm 14/3/2012) prevede una norma antielusiva che può essere disapplicata quando non si verificano effetti moltiplicativi dell’agevolazione.

Incrementi di crediti da finanziamento verso altri soggetti del gruppo

Nel principio di diritto n. 11/2018, si afferma avere effetto moltiplicativo i crediti da finanziamento verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo di imprese. Ma, come previsto dalla circolare 12/E/2014, par. 3.4, il finanziatore può richiedere la disapplicazione della norma antielusiva se il destinatario del finanziamento non abbia posto in essere delle operazioni duplicative del beneficio, vale a dire: conferimenti in denaro, finanziamenti a soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo.

Però, può accadere che il beneficiario del finanziamento abbia ricevuto anche somme a titolo di apporto da società del gruppo; in questo caso, si presume che vengano utilizzate prioritariamente le somme ricevute a titolo di apporto rispetto alle somme ricevute a titolo di finanziamento.

E sono tali somme che andranno sterilizzate dalla base Ace del soggetto finanziato e, quindi, fino a concorrenza della riduzione operata, va escluso che l'incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore sia operazione con effetti moltiplicativi ai fini Ace.

Incrementi di capitale proprio derivanti da conferimenti e da utili accantonati a riserva

Altra ipotesi di disapplicazione delle disposizioni antielusive si ha quando l’accrescimento patrimoniale rilevante ai fini dell’Ace è determinato esclusivamente da utili accantonati nelle riserve disponibili.

In base a quanto specificato nella circolare 21/E/2015, par. 3.3, la disapplicazione può essere concessa se il contribuente non ha registrato somme in ingresso che hanno già formato base Ace per altri soggetti del gruppo.

In presenza di una base Ace mista, cioè composta sia da conferimenti che da utili accantonati, se vengono compiute operazioni potenzialmente in grado di determinare una duplicazione del beneficio, è necessario apportare riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base Ace formata dai conferimenti.

Dopo aver neutralizzato la base frutto degli apporti di capitale, rimane quella alimentata da utili non distribuiti, che rende ulteriori ed eventuali operazioni in uscita non duplicative.

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