Tramite la Certificazione Unica i sostituti d’imposta attestano la corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Per l’anno 2021, il termine entro il quale dovrà essere trasmessa la Certificazione unica è fissato alla data del 16 marzo. A tal proposito, con news del 19 febbraio 2021 l’Inail comunica sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Avvisi e scadenze”, che a partire dalla suddetta data saranno disponibili, tramite i servizi online dell’Istituto, le Certificazioni Uniche, relative ai redditi percepiti nel corso dell’anno 2020, al fine di consentirne l’acquisizione ai soggetti interessati.
In particolare, l’Istituto assicurativo renderà disponibili le Certificazioni Uniche attestanti l’erogazione delle indennità di inabilità temporanea assoluta, per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale, nonché le somme corrisposte ai lavoratori del settore della navigazione relative alle indennità per temporanea inidoneità alla navigazione erogate ai sensi della Legge 16 ottobre 1962, n. 1486.
Di seguito le possibili modalità di richiesta della C.U.
Per i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale:
Lavoratori settore della navigazione:
Ex dipendenti Inail e i loro superstiti, titolari di pensione a carico dei Fondi interni di previdenza:
Infine, qualora non sia possibile l’acquisizione della CU tramite le predette modalità, si prevede la possibilità di poterla acquisire in forma cartacea presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.
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