Acquisti di immobili con più garanzie

Pubblicato il 19 febbraio 2005

Il Consiglio dei Ministri di ieri ha approvato il DLgs. N. 210 attuativo della L. 2 agosto materia di tutela degli acquirenti di immobili in costruzione nel caso di fallimento dell'impresa costruttrice. Tale decreto si fonda su alcuni elementi base: l'obbligo dell'impresa costruttrice di prestare una fideiussione pari al 100% delle somme e del valore di ogni altro corrispettivo impegnato dal promissario acquirente; la creazione di un fondo di solidarietà per le vittime di situazioni di crisi già in atto. Circa la fideiussione, si evidenzia come essa debba essere rilasciata a banche, assicurazioni o intermediari abilitati a favore dei promissari acquirenti ed operi al verificarsi di una situazione di crisi (ad esempio, trascrizione del pignoramento dell'immobile). Il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla richiesta. Il fondo di solidarietà, invece, è previsto a tutela delle vittime di fallimenti verificatisi anteriormente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

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