Acquisto di immobile da costruire. Tutele solo se il permesso è stato chiesto

Pubblicato il 21 febbraio 2018

Non viola il principio di eguaglianza la previsione che, con riferimento all’acquisto di immobili da costruire, limita la garanzia fideiussoria solo con riferimento alle compravendite per le quali sia stato richiesto il permesso di costruire, precludendo, per contro, l’accesso alla tutela a chi acquista prima che il permesso di costruire o altra denuncia o provvedimento abilitativo sia stato chiesto.

La Corte costituzionale ha respinto le questioni di legittimità costituzionale lei sottoposte con riferimento agli articoli 1, comma 1, lettera d), 5 e 6, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 122/2005, contenente disposizioni a tutela per chi acquista immobili da costruire, obbligando il costruttore a rilasciare all’acquirente, a pena di nullità del contratto, una fideiussione a garanzia dei pagamenti ricevuti.

Le singole questioni sono state sollevate dal Tribunale ordinario di Siena, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione.

Consulta: il perimetro delle garanzie nella discrezionalità del legislatore

In particolare, il citato articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto è stato censurato nella parte in cui, nel definire “immobili da costruire”, esclude dall’ambito applicativo della normativa di protezione i contratti di acquisto di immobili per i quali non sia stata ancora presentata alcuna richiesta di permesso di costruire, dedotta in contratto quale condizione risolutiva della stessa pattuizione.

Questione ritenuta non fondata dalla Consulta la quale ha precisato come rientri nella discrezionalità del legislatore perimetrare l’apparato delle garanzie, collegando la loro applicazione alla compravendita di immobili la cui futura costruzione “già si collochi nell’alveo del rispetto della normativa urbanistica” per essere stato almeno richiesto il permesso di costruire.

Dal principio di eguaglianza – si legge nella sentenza n. 32 del 19 febbraio 2018 - non può, infatti, farsi derivare un’esigenza costituzionale di parificazione, mediante l’estensione delle stesse garanzie anche alla diversa fattispecie della vendita di immobili da costruire per i quali non sia stato neppure richiesto il relativo permesso.

Le ulteriori questioni sollevate, riguardanti gli articoli 5 e 6 comma 1, lettera i) del decreto, sono state, invece, ritenute inammissibili.

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