La risposta n. 60 del 2 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime applicabile ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo in caso di cessione di ramo d’azienda comprensivo di immobile destinato a housing universitario, ammesso ai finanziamenti previsti dall’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338.
Principio affermato
L’esenzione prevista dal comma 10 dell’articolo 1-bis:
L’agevolazione non si estende all’intero compendio aziendale.
L’articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, introdotto dall’articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (convertito dalla legge 17 novembre 2022, n. 175), disciplina il nuovo piano di sviluppo dell’housing universitario.
Il comma 10 della citata disposizione prevede che:
L’agevolazione è subordinata:
L’istanza di interpello riguarda una società che intende:
Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda la possibilità di applicare l’esenzione fiscale all’intero atto di cessione del ramo d’azienda.
Per valutare la questione, l’Agenzia richiama l’articolo 23 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico dell’Imposta di Registro – TUR), come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
Il comma 4 dell’articolo 23 stabilisce che, nelle cessioni di aziende o rami d’azienda, si applicano:
In assenza di ripartizione analitica, trova applicazione l’aliquota più elevata prevista per i beni trasferiti.
Nella risposta n. 60 del 2 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate afferma che l’agevolazione prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000:
L’esenzione, quindi, non si estende all’intero valore del ramo d’azienda, bensì:
Per poter applicare correttamente l’esenzione è necessario che:
In assenza di indicazione distinta del valore dell’immobile, il rischio è quello di non poter isolare la quota agevolabile, con possibili effetti negativi in sede di registrazione dell’atto.
In sintesi
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La Risposta n. 60 del 2 marzo 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di cessione di ramo d’azienda con immobile destinato a housing universitario, l’esenzione da imposta di registro e di bollo prevista dall’articolo 1-bis, comma 10, della legge n. 338/2000:
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