ADC-ANC. Esclusione revisori, no all'interpretazione restrittiva

Pubblicato il 04 dicembre 2019

La confederazione ADC-ANC chiede ai consigli regionali di superare l’interpretazione restrittiva della norma che esclude revisori.

Lo fa con un comunicato stampa del 3 dicembre 2019.

Sotto forma di missiva, la richiesta è stata inoltrata ai Consigli Regionali della Calabria, della Campania, della Puglia e dell’Umbria.

Il motivo: l’esclusione, dalla selezione di candidati alla nomina a componente del collegio dei revisori dei conti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale, dei commercialisti non in possesso di titolo di laurea, seppur appartenenti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Tale esclusione è da attribuirsi ad una ristretta interpretazione dell’art. 2 comma 2 della legge regionale 2/2013 laddove, correttamente, si considerano titoli abilitanti: la laurea magistrale, la laurea a ciclo unico o diploma di laurea, antecedente al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, in Scienze economiche o giuridiche.

Sul punto le sigle rispondono che si ignora, però, che: la “specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla corte dei conti nonché dai requisiti previsti dai principi contabili internazionali”, sia stata acquisita in epoca antecedente l’entrata in vigore del decreto legislativo 39/2010.

Ciò in quanto - continua il comunicato - la delibera dell’8 febbraio 2012 della Corte dei Conti stabilisce che i requisiti di anzianità decennale di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di possesso del titolo di studio si intendono assorbiti con l’iscrizione al registro dei revisori legali.

E la confederazione ribadisce che la funzione di revisore è da sempre riconosciuta anche agli ex iscritti al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali, poi confluiti in un unico Albo a seguito della D.Lgs 139/05.

Pertanto: tutti i professionisti iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Mef, in epoca antecedente l’entrata in vigore del decreto legislativo 39/2010, rientrano nella platea dei soggetti abilitati alla partecipazione ai bandi pubblici per la selezione di candidati alla nomina a componente del collegio dei revisori dei conti in seno sia alle Giunte sia ai Consigli Regionali, anche se in possesso del solo titolo abilitante alla professione di Ragioniere Commercialista.

I Presidenti delle Associazioni, dunque, chiedono ai Consigli Regionali di cambiare l’interpretazione normativa adottata, ritenendo che la stessa determini un trattamento iniquo dei partecipanti al bando, oltre ad essere in contrasto con i consolidati orientamenti normativi.

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