ADC/ANC e UNGDCEC: Scadenze di febbraio da differire

Pubblicato il 08 febbraio 2019

L'8 febbraio 2019, ADC e ANC, le due Associazioni di categoria più longeve tra i sindacati dei commercialisti, sigleranno un patto confederativo, con l'obiettivo di rafforzare e rendere ancora più incisiva l’attività sindacale.

Le due Associazioni, nel rispetto della propria storia e della propria identità, preserveranno la loro autonomia funzionale e gestionale ma grazie alla confederazione potranno adottare politiche sindacali comuni in modo coordinato e organizzato, a vantaggio della categoria.

L’auspicio è che tale sinergia si ampli e sia condivisa tra tutte le componenti della professione.

Restano fuori dal patto confederativo le politiche riguardanti le casse di previdenza di riferimento, rispetto alle quali le attività di ADC e ANC continueranno ad essere del tutto autonome.

Per le scadenze di febbraio serve un differimento

Il primo passo è in un comunicato stampa congiunto del 7 febbraio 2019: per le scadenze di febbraio serve un differimento.

L’entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica, ha creato per gli studi dei commercialisti un’infinità di problemi e ritardi nello lo svolgimento di tutti gli altri adempimenti e, in particolare, di quelli in scadenza a febbraio: “Il numero impressionante e anomalo di “scarti”, l’impossibilità di reperire le fatture nello SDI, il mancato incrocio di dati tra il sistema di interscambio e piattaforme private, ha portato il caos (come era stato ampiamente previsto e denunciato).

Risulta quindi estremamente difficoltoso per i professionisti fare fronte con la dovuta serenità agli adempimenti previsti per febbraio (Iva, Irpef, Inps, Intrastat, esterometro, spesometro semestrale, Lipe), cui si aggiungono le ravvicinatissime certificazioni uniche del 7 marzo.

ADC e ANC chiedono, pertanto, il differimento al 31 marzo almeno della scadenza che riguarda lo spesometro (28 febbraio)”.

In particolare, si chiede:

  1. che l’esterometro sia reso semestrale;
  2. che l’invio degli elenchi Intrastat sia eliminato, in quanto costituisce una ridondanza rispetto al primo obbligo;
  3. che sia altresì eliminato l’obbligo delle comunicazioni Iva trimestrali (Lipe).

Ungdcec: in arrivo un diluvio di scadenze. Serve un differimento

Con un comunicato stampa del 6 febbraio 2019, l'Ungdcec - Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili – lancia l' “Allerta meteo: in arrivo un diluvio di scadenze" a febbraio: serve un differimento.

Assieme alla liquidazione Iva del mese di gennaio, che metterà, per la prima volta, gli operatori alla prova con adempimenti connessi alla fattura elettronica (come l’importazione delle fatture elettroniche per conto dei clienti, azione che, in alcuni casi, si sta rivelando nient’affatto scontata), ci sarà la prima comunicazione dei dati relativi al cosiddetto “esterometro”. Il tutto, senza dimenticare, la compilazione dei modelli Intrastat.

Seppur con tutte le cautele e le premesse che devono accompagnare l’innovazione e il cambiamento, spiega l'Ungdcec, si ritiene che la digitalizzazione possa offrire ai giovani diverse opportunità. Tuttavia, affinché questo percorso divenga virtuoso, tale rivoluzione deve essere accompagnata, come è lecito aspettarsi, da vera semplificazione; se, invece, si continueranno a sommare nuove scadenze alle vecchie ciò che si rischia è un diluvio di adempimenti, come quello che è in arrivo e che finirà per “inondare” studi ed aziende”. 

Al fine di ridurre tutti quegli adempimenti che comporteranno invii di dati l’UNGDCEC propone:

  1. l’eliminazione o quanto meno la semplificazione del cosiddetto “esterometro”, o, nella peggiore alternativa, termini di scadenza semestrali con prima scadenza al 30 settembre 2019, e non mensili come ora previsti;
  2. la traslazione della scadenza ultima dell’invio dello spesometro relativo al II semestre 2018 al 31.03.2019;
  3. l’eliminazione delle comunicazioni periodiche Iva trimestrali;
  4. l’eliminazione del periodo, previsto dall’ art. 14 del DL 23.10.2018 n. 119, che impedisce, per le operazioni a cavallo d’anno, di detrarre l’IVA per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.
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