L’Inps con la circolare 21 gennaio 2021, n. 8, comunica la variazione degli importi delle indennità antitubercolari, con decorrenza 1° gennaio 2021.
Le indennità antitubercolari sono delle indennità, sostitutive o integrative della retribuzione, erogate direttamente dall’istituto previdenziale al lavoratore ed estese anche ai familiari a carico in caso di malattia tubercolare. Sono percettori dell’indennità antitubercolare anche i titolari di pensione e di rendita diretta.
Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD).
Il Decreto 16 novembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante la “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2021, nonché valore della percentuale di variazione - anno 2020 e valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2019” ha determinato il valore definitivo della variazione percentuale per la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2020, pari a 0,5% e il valore definitivo per l’anno 2019 per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2021 la percentuale di variazione è a zero.
Pertanto gli importi per l’anno 2021 rimangono invariati:
L’Inps rammenta che l’adeguamento delle indennità antitubercolari verrà aggiornata a decorrere dal 1°gennaio 2021 anche sulle indennità giornaliere dovute agli assicurati contro in misura pari all’indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza. Pertanto se l’indennità di malattia da erogare è inferiore a quella giornaliera prevista nella misura fissa di euro 13,50, dovrà essere erogata quest’ultima.
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