Antiriciclaggio: entrano in vigore dal 24 luglio 2025 i nuovi Provvedimenti per gli operatori non finanziari.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2025 sono stati pubblicati i Provvedimenti della Banca d’Italia del 16 giugno 2025, contenenti disposizioni in materia di obblighi antiriciclaggio AML (Anti-Money Laundering) applicabili agli operatori non finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 8 del Decreto legge n. 350 del 2001.
I Provvedimenti disciplinano in particolare:
Entrambi i Provvedimenti entrano in vigore il 24 luglio 2025, ovvero il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, sostituendo integralmente i precedenti del 23 aprile 2019 e del 4 febbraio 2020.
Il primo Provvedimento, intitolato “Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco”, interviene su:
Il Provvedimento regolamenta l’attività degli operatori non finanziari che trattano professionalmente il contante, imponendo l’obbligo di iscrizione subordinato al possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., nonché al rispetto di specifici requisiti organizzativi e reputazionali.
Con l’adozione di questo nuovo quadro regolatorio, sono introdotti requisiti aggiornati per l’iscrizione nell’elenco dei gestori del contante, che includono obblighi di struttura organizzativa e di governance calibrati in funzione del rischio. Tali obblighi riguardano, tra l’altro, la predisposizione di controlli interni proporzionati, l’istituzione di funzioni dedicate al presidio AML e l’adozione di un’organizzazione adeguata in termini di risorse e competenze.
È altresì previsto un obbligo strutturato di formazione continua del personale, proporzionato alle mansioni svolte, nonché la trasmissione periodica alla Banca d’Italia di informazioni rilevanti ai fini di vigilanza.
Il secondo Provvedimento, denominato “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350”, definisce:
Il Provvedimento introduce un modello rafforzato di adeguata verifica, che pone particolare attenzione ai rapporti occasionali, all’identificazione puntuale del titolare effettivo e all’utilizzo esclusivo di fonti documentali attendibili. Gli operatori sono chiamati ad adottare un approccio pienamente basato sul rischio, in linea con gli indirizzi europei e le migliori prassi applicate nel settore finanziario.
È inoltre previsto l’obbligo di dotarsi di un sistema di conservazione formalizzato, idoneo a garantire la disponibilità tempestiva, ordinata e completa della documentazione antiriciclaggio, a beneficio delle autorità competenti, tra cui l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) e le forze di polizia.
Il termine minimo per la conservazione delle informazioni è fissato in dieci anni dalla cessazione del rapporto o dall’esecuzione dell’operazione. I dati devono essere conservati in modo da garantirne integrità, riservatezza e pronta accessibilità, anche in formato digitale.
Con i Provvedimenti del 16 giugno 2025, la Banca d’Italia rafforza significativamente il presidio regolamentare in materia di antiriciclaggio per gli operatori non finanziari, allineando gli obblighi nazionali ai più recenti orientamenti internazionali.
La nuova disciplina richiede un adeguamento sostanziale degli assetti organizzativi, dei processi di verifica della clientela e delle infrastrutture documentali.
Si raccomanda agli operatori interessati di avviare tempestivamente un’analisi interna delle procedure e di predisporre le misure necessarie per garantire la piena conformità entro la data del 24 luglio 2025.
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