L’art. 4 del D.L. n. 50 del 24.4.2017, individua una nuova e specifica categoria di locazioni, definite “locazioni brevi”.
La norma, in particolare, ha disposto alcuni obblighi in capo agli intermediari immobiliari e ai soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
Normativa |
D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 Provvedimento Agenzia delle Entrate del 12.7.2017 Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 88 del 5.7.2017 |
Locazioni brevi |
Le locazioni brevi fanno riferimento a contratti di locazione:
In tale tipologia di locazioni sono incluse anche quelle che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.
Rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina non solo i contratti di locazione stipulati direttamente dal proprietario, ma anche i contratti di locazione stipulati tramite:
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Adempimenti |
In relazione alle suddette locazioni brevi, sono previsti alcuni obblighi in capo agli intermediari immobiliari e ai soggetti che gestiscono i portali telematici. Nello specifico, sono previsti tre tipi di obblighi:
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 12.7.2017, ha individuato le modalità con cui gli intermediari debbono effettuare:
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Comunicazione dei dati |
La normativa dispone che gli intermediari debbano comunicare i dati dei contratti di locazione breve e assimilati (sublocazione e locazione del comodatario), stipulati per il loro tramite a partire dal 1° giugno 2017:
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica che devono essere comunicati:
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Sanzioni |
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione di dati relativi a tali contratti è punita con la sanzione:
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Obbligo di ritenuta |
Gli intermediari che incassano il canone o il corrispettivo, o intervengono nel pagamento, devono operare la ritenuta del 21% sui corrispettivi lordi, a titolo di:
La ritenuta va operata all’atto del pagamento al beneficiario.
L’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore e provvede al versamento dello stesso all’Agenzia delle Entrate entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento.
Ricorda Nel caso in cui il beneficiario non eserciti, in sede di dichiarazione, dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
Non si configura l’obbligo di ritenuta ove il conduttore paghi direttamente al locatore. |
Versamento della ritenuta |
La ritenuta va versata con il modello F24, utilizzando il codice tributo 1919 istituito dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 88 del 5 luglio 2017. In sede di compilazione del modello F24:
Ritenute in eccesso In caso di recupero di versamenti in eccesso della ritenuta, occorre utilizzare i seguenti codici tributo per la compensazione nel modello F24:
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Soggetti non residenti |
Nel caso in cui al versamento della ritenuta provveda il rappresentate fiscale del soggetto non residente senza stabile organizzazione in Italia, nella sezione Contribuente del modello F24:
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Certificazione della ritenuta |
L’applicazione della ritenuta deve essere certificata al soggetto percettore ai sensi dell’art. 4 del DPR 322/98. Gli intermediari che operano la ritenuta devono:
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