Ecobonus: omessa comunicazione a ENEA? La detrazione rimane

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L’omissione della comunicazione all’ENEA non può determinare la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale, in mancanza di una espressa previsione normativa.

Ecobonus e comunicazione ad ENEA: nessuna decadenza in caso di omissione.

Contesto normativo  

La normativa che regola l'Ecobonus richiede, tra gli adempimenti accessori, la trasmissione di una comunicazione all'ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), entro 90 giorni dal termine dei lavori, al fine di monitorare gli effetti in termini di risparmio energetico degli interventi di riqualificazione.

Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha finora sostenuto che il mancato rispetto di tale termine potesse comportare la decadenza dal beneficio fiscale.

L’orientamento della Cassazione  

A partire dalla sentenza n. 7657/2024, la Corte di Cassazione ha avviato un’interpretazione difforme, non più isolata ma ormai consolidata attraverso diverse pronunce, di cui le ultime due - ordinanze n. 12422 e 12426 del 10 maggio 2025 - confermano l’impostazione.

La Cassazione, nel dettaglio, riafferma un’impostazione formalmente garantista, secondo cui le agevolazioni fiscali non possono essere negate in assenza di una chiara previsione di decadenza, soprattutto quando l’inadempimento riguarda obblighi formali a finalità statistica.

Principi affermati  

La Suprema corte chiarisce che l’omissione dell’invio della comunicazione all’ENEA, prevista nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica, non può comportare la perdita del diritto alla detrazione fiscale.

Tale effetto decadenziale, infatti, non trova fondamento in una disposizione normativa espressa, né può essere ricavato per via interpretativa dalla normativa primaria o secondaria vigente.

La comunicazione in questione, così come delineata dalla disciplina applicabile ratione temporis al caso specificamente esaminato, ha una finalità esclusivamente statistica. Essa è prevista al solo scopo di consentire alle autorità pubbliche il monitoraggio degli effetti in termini di risparmio energetico a livello nazionale e regionale.

Non risulta, inoltre, che l’ENEA eserciti poteri di controllo o di verifica sostanziale sulle comunicazioni ricevute, né che da tale adempimento derivi, in via automatica, una condizione di legittimità per il riconoscimento del beneficio fiscale.

Il diritto alla detrazione, pertanto, sussiste se il contribuente è in grado di dimostrare il possesso dei requisiti tecnici indicati alle lettere a) e b) del comma 348 della Legge n. 296/2006.

Distinzione temporale 

La Cassazione, nella propria disamina, evidenzia come, per gli interventi eseguiti prima del 1° gennaio 2017, la comunicazione all’ENEA assume una valenza meramente statistica, finalizzata al monitoraggio degli effetti ambientali e energetici degli interventi stessi. In tale contesto normativo, l’omissione di tale adempimento non comporta la decadenza dal diritto alla detrazione fiscale, non essendo prevista da alcuna disposizione legislativa una simile conseguenza.

Tuttavia, anche nel nuovo assetto normativo - vigente a partire dal 1° gennaio 2017, con l’entrata in vigore del comma 2-quinquies dell’articolo 14 del Decreto legge n. 63/2013 - non si ravvisa una previsione espressa che subordini il riconoscimento della detrazione alla trasmissione della comunicazione ENEA.

Di seguito il principio di diritto enunciato con ordinanza n. 12422/2025:

"In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'omissione della comunicazione all'Enea della conclusione dei lavori prevista dall'articolo 4 del dm del 19/2/2007, emesso in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 344 ss. dell'art. 1 della Legge n. 296 del 2006, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione fiscale, perché questa conseguenza non è prevista dalla disposizione, e neppure può evincersi dall’interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto; ne discende che la detrazione compete qualora il richiedente dimostri di possedere i requisiti di cui alle lettere a) e b) di cui al comma 348 della legge n. 296 del 2006, mentre la comunicazione all'Enea, nella disciplina vigente "ratione temporis" - prima dell'introduzione della previsione di cui al comma 2 quinquies dell'articolo 14 del Decreto legge n. 63/2013, come inserito dall'art. 1, comma 2, lettera a), n. 3) Legge n. 232/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e successive modifiche e dm 11/05/2018 - ha una specifica finalità statistica, quella di consentire il monitoraggio del risparmio ottenuto a seguito dell'intervento di riqualificazione energetica in ambito regionale e nazionale, non prevedendosi alcuna valutazione o controllo da parte dell'Ente in relazione alle singole segnalazioni".
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