Adozione all'estero da omosessuali. Trascrivibile in Italia

Pubblicato il 17 giugno 2017

Non può essere negata la trascrizione in Italia dell’adozione di un minorenne effettuata all'estero da una coppia di omosessuali, solo perché contraria all’ordine pubblico.

E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, in ordine alla richiesta di un uomo, con doppia cittadinanza italiana e statunitense, volta ad ottenere il riconoscimento in Italia dell’adozione del figlio minore, avvenuta con regolare provvedimento dell’autorità americana, da cui risultava che il bambino era figlio del ricorrente e del proprio compagno americano.

Il giudici di merito avevano dapprima respinto la domanda, ritenendo che l’adozione in esame fosse contraria ai principi regolanti il diritto di famiglia italiano ed, in particolare, ai requisiti per poter procedere all'adozione legittimante di cui alla Legge n. 184/1983. Veniva difatti precisato che nel nostro ordinamento non è consentita l’adozione da parte di coppie dello stesso sesso, così come non è consentita da parte del singolo.

Non contrarietà all'ordine pubblico, ma preminente interesse del minore

Secondo la Cassazione, invece, hanno errato i giudici di merito fondando la contrarietà al canone dell’ordine pubblico sul rilievo che il ricorrente fosse sposato con una persona dello stesso sesso, dunque, spostando il parametro della decisione sulla coppia adottante piuttosto che sul preminente interesse del minore.

Il ricorrente in sostanza, già da alcuni anni genitore adottivo, chiedeva l’estensione di questo status anche nel nostro ordinamento, essendo cittadino italiano e potendo quindi trasmettere la cittadinanza anche al proprio figlio. Ed il giudice italiano avrebbe dovuto accogliere la richiesta in conformità dell’attuale sistema normativo, fondato sull’unicità dello status filiationis. Sicché l’adozione all'estero è sempre trascrivibile, in quanto non è più possibile effettuare una distinzione tra adozione con effetti legittimanti e non.

Diniego trascrizione. Compromesso il diritto alle relazioni familiari

Ed ancora, la Corte ravvisa altresì – con sentenza n. 14987 del 16 giugno 2017 - la violazione dell’art. 8 Cedu sotto il profilo del diritto alla pienezza delle relazioni familiari, che verrebbe inevitabilmente compromesso a seguito del diniego, dal momento che il figlio minore del cittadino italiano non potrebbe così godere di tutti i diritti connessi allo status filiale verso il genitore ed i parenti italiani.

Pur tuttavia, il riconoscimento dell’adozione viene nella specie rifiutato per una questione “tecnica”, ossia per la necessità preliminare di integrare il contraddittorio nei confronti dell’altro partner indicato come genitore.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori stranieri: novità per il permesso unico di soggiorno

03/05/2024

CCNL Servizi assistenziali Anffas - Accordo di rinnovo del 23/4/2024

03/05/2024

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Distribuzione moderna organizzata: minimi, una tantum e causali per contratti a termine

06/05/2024

Ccnl Servizi assistenziali Anffas. Ipotesi di rinnovo

03/05/2024

Semplificazioni fiscali, istruzioni su pagamenti rateizzati e pausa estiva

03/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy