Affidamenti, esenzioni Iva condizionate

Pubblicato il 04 dicembre 2008 Riprendendo i principi elaborati dalla Corte di giustizia Ue, già richiamati in altri documenti di prassi, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 466/E/2008, individua le condizioni necessarie affinché una società di software possa considerare esenti da Iva le prestazioni in outsourcing svolte a favore di una banca. La condizione per l’esenzione va ricercata nel grado di responsabilità contrattuale del centro di informatica nei confronti delle banche clienti. Si deve distinguere, cioè, il caso in cui la responsabilità è limitata agli aspetti tecnici della prestazione oppure si estende anche alla corretta esecuzione delle operazioni bancarie. Da qui la conclusione dell’Agenzia che ritiene fondamentale – ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 10 del Dpr n. 633/72 – che il prestatore del servizio nell’ambito delle disposizioni contrattuali assuma una responsabilità per i servizi resi nei confronti del committente, diversa e più elevata rispetto a quella di una semplice fornitura di servizi informatici. Nel caso in cui si ravvisasse questo livello di responsabilità, sarebbe possibile ricondurre i servizi informatici offerti alle fattispecie di esenzione previste dal citato articolo 10, in quanto servizi relativi a operazioni finanziarie. Diverso è il caso dei servizi concernenti la fornitura di una prestazione materiale o tecnica, come può essere l’implementazione di un sistema di front office bancario. Se il servizio consiste nella semplice fornitura di un sistema informatico, si realizzerà semplicemente la prestazione di un servizio tecnico che non rientra nel regime di esenzione.
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