Affidamento condiviso: sì a modifiche nell’interesse del minore

Pubblicato il 18 settembre 2020

E’ stata confermata, dalla Cassazione, la decisione con cui la Corte di appello aveva proceduto a modificare le diposizioni adottate in sede di affidamento condiviso di un minore, circa tempi e modi della presenza presso il genitore non collocatario.

Le modiche erano state ritenute opportune sia in funzione dell’interesse del bambino, che doveva poter far fronte agli impegni scolastici con la massima serenità e con i giusti tempi di riposo, sia in funzione della esigenza espressa dalla madre di poter trascorrere fine settimana alternati con il figlio, al fine di poter incrementare il suo rapporto con lui con l’organizzazione di un tempo continuato da trascorrere con lo stesso. In sede di affidamento, era stato infatti disposto che il minore trascorresse tutti i fine settimana con il padre, non collocatario.

Quest’ultimo si era opposto a tale rideterminazione, lamentando una non corretta applicazione del criterio della bigenitorialità, quale modello di regolamentazione del rapporto tra genitori e figli.

La Suprema corte, con ordinanza n. 19323 del 17 settembre 2020, ha respinto le relative doglianze alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di affidamento condiviso dei figli.

Nella specie, non era ravvisabile alcuna criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata la quale, pertanto, è stata confermata.

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