Affidamento di prestazioni intellettuali solo a professionisti o società di professionisti

Pubblicato il 20 gennaio 2015 Lo svolgimento di attività aventi carattere intellettuale e che implichino il possesso di specifiche cognizioni professionali, può essere affidato, dagli enti pubblici, esclusivamente a professionisti iscritti ad appositi Albi o a società di professionisti; non anche a società commerciali diverse da quelle di professionisti.

E’ quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con sentenza n. 103 depositata in data 16 gennaio 2015, in accoglimento ai ricorsi presentati avverso una pronuncia del Tar Liguria.

La vicenda oggetto del presente contenzioso riguarda, in particolare, l’indizione di una gara di appalto per l’affidamento del servizio di “elaborazione busta paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi, consulenza in tema di amministrazione del personale”.

Il relativo bando prevedeva che potessero partecipare alla gara, esclusivamente, gli iscritti a determinati Albi professionali, le società di professionisti di cui alla Legge 183/2011 ed infine, anche società diverse da quelle di professionisti, purché avessero alle loro dipendenze almeno un soggetto con le caratteristiche sopra spiegate (iscrizione Albo professionale).

Il Consiglio di Stato ha tuttavia dichiarato illegittima tale ultima previsione, stante l’assoluto divieto, in base alla normativa nazionale, di esercitare attività libero –professionali, da parte di forme societarie diverse da quella di professionisti.

Le attività oggetto della presente gara d’appalto non potevano qualificarsi, d’altra parte, come semplici “operazioni di calcolo e stampa” di cedolini busta paga, che avrebbero potuto essere svolte anche da società differenti da quella di professionisti.

Presupponevano, al contrario, l’acclarato possesso di specifiche cognizioni lavoristico – previdenziali, tali da poter essere garantite solo da soggetti iscritti in appositi Albi professionali o associazioni tra di essi.
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