L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 91/2025, si occupa dell’interpretazione del regime fiscale applicabile al contributo comunale erogato per la riduzione del canone di locazione, nell’ambito di un contratto di locazione concordato soggetto a cedolare secca.
Il sostegno economico concesso dal Comune, a fronte della diminuzione del canone di affitto soggetto al regime della cedolare secca (disciplinato dall’art. 3 del D.lgs. n. 23/2011), può essere anch’esso sottoposto alla medesima modalità di tassazione, purché il contratto di locazione rispetti tutte le condizioni richieste dalla normativa.
Un cittadino, titolare insieme ai figli di un immobile per il quale ha sottoscritto un contratto di affitto a canone concordato, desidera accedere a un contributo previsto dal proprio Comune. Tale agevolazione, introdotta a seguito di una deliberazione della Regione competente, è rivolta ai proprietari che accettano di diminuire l'importo del canone di locazione di almeno il 20% rispetto alla somma originariamente stabilita.
Il contribuente, avendo optato per la tassazione del canone tramite il regime della cedolare secca, chiede se tale modalità impositiva possa essere applicata anche alla somma riconosciuta dal Comune come sostegno per la riduzione dell'affitto.
Il contribuente ritiene che il contributo possegga le stesse caratteristiche reddituali e quindi assoggettabile alla cedolare secca al 10%.
La Regione ha confermato anche per l’anno 2024 l’attivazione del programma dedicato alla rinegoziazione dei contratti di affitto, stabilendo che la riduzione del canone locativo rappresenti uno strumento utile per aiutare le famiglie in difficoltà economica nel sostenere il costo dell’affitto.
Il piano prevede che i Comuni, secondo quanto stabilito nella relativa delibera, concedano un contributo economico ai proprietari che accettano di abbassare l’importo del canone richiesto agli inquilini.
Hanno diritto diretto al contributo i proprietari di immobili ubicati nella Regione che abbiano rinegoziato il contratto di locazione seguendo specifici criteri. I conduttori degli immobili, invece, rientrano tra i beneficiari indiretti dell’intervento.
Per poter accedere al beneficio, è necessario, tra le altre condizioni, che al momento della richiesta venga formalizzato un accordo scritto di rinegoziazione tra le parti, che dovrà poi essere regolarmente registrato.
L’Agenzia chiarisce, nella risposta n. 91 dell'8 aprile 2025, che il contributo concesso dal Comune, sulla base della delibera regionale, rappresenta un compenso sostitutivo o integrativo del canone di locazione. Per questo motivo:
In alternativa alla tassazione ordinaria, è possibile optare per il regime fiscale agevolato della cedolare secca, regolato dall’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a condizione che siano rispettati i requisiti stabiliti dalla norma.
In particolare, la legge prevede che, per i contratti di locazione stipulati in conformità agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, riguardanti immobili destinati ad abitazione situati nei comuni individuati come a carenza abitativa o ad alta tensione abitativa, come specificato nell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, l’aliquota della cedolare secca applicabile al canone concordato può essere ridotta al 10%.
Come chiarito anche nella risposta all’interpello n. 597 del 16 settembre 2021, questa aliquota agevolata si applica ai contratti di affitto relativi a unità immobiliari situate in Comuni con limitata disponibilità abitativa, se stipulati secondo le condizioni definite negli accordi territoriali tra le associazioni dei proprietari e degli inquilini, in base a quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, e 8 della suddetta legge n. 431/1998.
Questa interpretazione è confermata dall’articolo 6, comma 2 del TUIR, che dice che le somme ricevute al posto di un reddito (come risarcimento o indennizzo), tranne quelle per invalidità permanente o morte, devono essere tassati come se fossero lo stesso tipo di reddito che vanno a sostituire. Lo stesso vale per gli interessi di mora o per pagamenti ritardati: anche questi seguono il trattamento fiscale del reddito a cui si riferiscono.
L’Agenzia delle Entrate, in diversi chiarimenti, ha spiegato che le indennità o i contributi ricevuti come compensazione per mancati guadagni (cioè redditi non percepiti, anche futuri), sono tassabili.
Al contrario, non sono tassabili le somme versate per coprire una perdita patrimoniale (cioè un danno già avvenuto, come una spesa o un danno subito), perché non rappresentano un reddito vero e proprio.
Nel caso specifico, poiché il Comune eroga il contributo come compensazione per la riduzione del canone di affitto effettuata dal proprietario, e poiché tale somma rappresenta un’integrazione o sostituzione del reddito da locazione non percepito, essa assume la stessa natura reddituale del canone stesso.
Di conseguenza, il contributo va considerato nel calcolo del reddito fondiario prodotto dall’immobile affittato, secondo quanto stabilito dall’articolo 36 del TUIR, e va determinato seguendo le regole ordinarie previste dal successivo articolo 37.
In alternativa, qualora siano rispettate le condizioni richieste, il contribuente può scegliere di applicare il regime della cedolare secca.
Per beneficiare dell’aliquota agevolata della cedolare secca al 10%, il contribuente deve:
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