Affitti in contanti. Le sanzioni antiriciclaggio solo sopra la soglia dei mille euro

Pubblicato il 14 febbraio 2014 La Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 50) ha previsto che dal 1° gennaio 2014 i pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative, con esclusione dell’edilizia residenziale pubblica, dovessero essere effettuati obbligatoriamente “in forma e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità”, indipendentemente dall’importo.

La locuzione adottata nel testo legislativo, “quale ne sia l'importo”, ha fatto sorgere però alcuni dubbi interpretativi, imponendo l’obbligo della tracciabilità dei mezzi di pagamento adottati per la corresponsione dei canoni di locazione a prescindere dal loro importo. In altri termini, secondo l’interpretazione letterale, sembrava corretto l’obbligo dell’uso di mezzi di pagamento tracciabili sia che il canone fosse di poche centinai di euro sia che superasse invece le migliaia di euro.

Ad offrire una corretta interpretazione di tale previsione di legge è intervenuto il Ministero dell’Economia, con la nota prot. DT 10492 del 5 febbraio 2014, con la quale si è voluto anche chiarire a quali sanzioni vada incontro colui che effettua comunque il pagamento dei canoni di locazione in contante, nonostante il divieto entrato in vigore.

Il Mef precisa che il limite posto dall’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007 dei mille euro sopra il quale scattano le sanzioni ai fini della normativa antiriciclaggio rileva anche nel caso delle locazioni abitative: nessuna sanzione antiriciclaggio può essere, così, irrogata a colui che paga il canone di affitto in contanti se la somma corrisposta non supera la soglia dei 1.000 euro, come avviene per qualsiasi altro tipo di operazione.

Dal momento che la legge di Stabilità non ha previsto alcuna sanzione nel caso di violazione del comma 50, la sanzione amministrativa applicabile resta quella compresa tra l’1% e il 40% della somma trasferita in caso di cifra superiore ai 999,99 euro.

Pertanto, secondo le specificazioni ministeriali, è anche da presupporre che nessun vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante sembra essere previsto dalla Legge 147/2013 in caso di corresponsione di canoni sotto l’importo dei mille euro. Unico fine che resta, secondo il Mef, è quello di conservare traccia delle eventuali locazioni saldate in contanti, che può avvenire con qualunque prova documentale chiara ed inequivocabile.
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