Affrancamenti con vincoli

Pubblicato il 08 marzo 2008 Con decreto dell’Economia, datato 3 marzo 2008, sono state dettate le norme di attuazione dell’assoggettamento a imposta sostitutiva delle deduzioni extracontabili previsto dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008). A seguito del citato provvedimento è possibile operare l’affrancamento, oltre che in Unico 2008, anche nelle dichiarazioni successive, con riferimento alle differenze non riassorbite al termine di ciascun anno. Infatti, la Manovra per il 2008 consente, in relazione all’abrogazione della facoltà di operare deduzioni extracontabili, di assoggettare a imposta sostitutiva le eccedenze dedotte e non ancora riassorbite sino al termine dell’esercizio 2007. Il Dm prevede che ogni riga del quadro EC può essere assoggettata autonomamente ad imposta sostitutiva. Solo le società che utilizzano i principi contabili Ias/Ifrs possono escludere la parte del rigo EC5 riferita ai marchi, per i quali le imprese continueranno a poter operare deduzioni extracontabili. L’affrancamento si può effettuare con il versamento della prima rata dell’imposta sostitutiva (30%), già dal 2008, e precisamente entro il 16 giugno: termine entro cui si deve pagare il saldo Ires relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Le altre rate scadranno rispettivamente il 16 giugno 2009 (40%) e il 16 giugno 2010 (30%). Il riallineamento dei valori civili e fiscali ha efficacia dal 1° gennaio 2008; perciò gli ammortamenti corrispondenti al disallineamento residuo al 31 dicembre 2007 (che viene assoggettato a imposta del 12-14-16%) diventano deducibili dall’esercizio 2008 (Unico 2009).
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