Affrancamento anche per l’Irap

Pubblicato il 26 settembre 2008 Con la circolare n. 57/E del 25 settembre 2008, l’agenzia delle Entrate riassume gli effetti e le modalità di esercizio dell’opzione per l’affrancamento dei maggiori valori iscritti in bilancio dalle società derivanti da operazioni straordinarie; opzione che è stata attuata dal decreto del ministro dell’Economia 25 luglio 2008. Per poter riconoscere ai fini Irap, i valori iscritti in bilancio dalle società risultanti da conferimenti, fusioni o scissioni, la società conferitaria, la incorporante o la società risultante dalla fusione, oppure la società beneficiaria della scissione devono optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva si deve considerare la differenza tra valore civile e quello fiscale, secondo corretti principi contabili, relativamente alla categoria delle immobilizzazioni materiali, immateriali, incluso l’avviamento. Il disallineamento relativo ai suddetti valori può essere assoggettato ad imposta sostitutiva anche parzialmente, ma l’applicazione della suddetta imposta deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. L’opzione per l’affrancamento tramite il pagamento dell’imposta sostitutiva spetta sempre al conferitario anche se è un soggetto fiscalmente trasparente. La scelta per il regime di imposizione sostitutiva può essere esercitata anche dai soggetti che applicando i principi contabili internazionali, iscrivono in bilancio plusvalori sui beni acquistati a seguito e per effetto di una fusione o una scissione senza dar luogo a disavanzi che per questi soggetti non hanno evidenza contabile. Si decade, invece, dall’agevolazione se entro tre anni dal periodo di imposta successivo a quello di esercizio dell’opzione, i beni materiali e immateriali vengono “realizzati”, cioè venduti, conferiti, assegnati ai soci, autoconsumati o destinati ad altre finalità estranee.
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