Affrancamento riserve al test di convenienza

Pubblicato il 07 gennaio 2005

Il comma 473 della Finanziaria 2005 (legge 311/2004) prevede, sulle riserve e i fondi in sospensione di imposta, la possibilità di applicare un'imposta sostitutiva del 10% al posto delle altre imposte dovute. Le riserve affrancate a titolo oneroso, se distribuite ai soci, non incrementano l'imponibile della società, ma costituiscono distribuzione di utile e, quindi, reddito imponibile per i percipienti, che le dovranno assoggettare a tassazione, secondo le regole previste per le riserve di utili.  

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Artigiani e commercianti e Gestione separata: come compilare il Quadro RR

30/06/2025

Protezione dei lavoratori da calore e radiazione solare: linee guida 2025

30/06/2025

Assegno di inclusione: via alle domande dal 1° luglio

30/06/2025

Versamenti delle imposte del 30 giugno

30/06/2025

Patente a crediti: esenzioni, validità SOA e attività intellettuali

30/06/2025

Riserve utilizzabili nell'aumento del capitale sociale a titolo gratuito

30/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy