Agenzia entrate: ingiunzioni senza motivazioni per recuperare gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili

Pubblicato il 20 novembre 2010 Accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate avverso i due precedenti gradi di giudizio, la Corte di Cassazione – sentenza n. 23414 del 19 novembre 2010 – sancisce che nell’atto di ingiunzione emanato dall’Agenzia nei confronti delle ex-municipalizzate, con cui si richiede il recupero degli aiuti di stato dichiarati incompatibili con il diritto comunitario (fruiti dalla società sotto forma di risparmio Irpeg), non vi devono essere apposte particolari motivazioni, essendo sufficiente il richiamo alla norma di legge.

Cioè, l’atto di ingiunzione non deve provare che l'incentivo è stato fruito dalla società o dall'azienda speciale in misura superiore al “de minimis”. Inoltre, non deve essere allegata, nello stesso atto di ingiunzione, la comunicazione del Comune sulla percezione dell'aiuto.

Oggetto della controversia sono le somme corrisposte a titolo di agevolazione alle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi dell’art. 22 della L. 142/1990 per la gestione dei servizi pubblici locali. Tali aiuti sono stati ritenuti incompatibili con il diritto comunitario con la decisione 2003/193/CE.
 
Con la sentenza in oggetto, la Corte stabilisce che i suddetti aiuti devono essere recuperati ad opera delle Entrate, mediante ingiunzione di pagamento. È onere dell’Agenzia provare che la società è una società per azioni costituita ai sensi della Legge n. 142/1990 e che la stessa abbia effettivamente usufruito dell’agevolazione dichiarata incompatibile con il diritto comunitario. Spetta, invece, alle imprese dimostrare di aver fruito degli aiuti citati nei limiti del “de minimis”.
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