Le agenzie di stampa possono essere incluse nell’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche online”, ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche online”, ai fini della fruizione del cosiddetto tax credit pubblicità.
Lo si apprende dalla risposta ad una nuova FAQ inserita, in data 12 ottobre 2018, nella pagina dedicata al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il quesito sottoposto all’attenzione del suddetto Dipartimento è se possa essere considerato investimento incrementale ammissibile, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, anche l’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa.
Nella FAQ si evidenzia come dall'ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche on-line” (ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche on-line”) non sembrano potersi legittimamente escludere le agenzie di stampa, posto che si tratta, in primo luogo, di organi di informazione, che svolgono una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali on-line.
D’altro canto, la loro esclusione – sulla base di un criterio puramente letterale - dall'ambito di operatività delle disposizioni che disciplinano il credito d’imposta non si giustificherebbe alla luce delle finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione.
Tuttavia, anche con specifico riferimento alle agenzie stampa, occorre verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti espressamente previsti dalla normativa per la fruizione del credito d’imposta.
Uno dei requisiti richiesti per l’individuazione dei “media ammissibili”, ai fini della fruizione del beneficio, è che gli organi di informazione siano in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e siano dotati della figura del direttore responsabile.
La finalità della norma è quella di evitare che possa essere concesso agli operatori economici un beneficio di carattere fiscale sulla base di spese sostenute in favore di imprese editoriali non in regola con le norme generali che presidiano la regolarità di ogni testata giornalistica e la responsabilità per quanto viene attraverso di essa diffuso al pubblico.
Pertanto, secondo la risposta del Dipartimento dell’informazione, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:
la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.
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