Agevolazione per la prima casa sul territorio nazionale 
         Pubblicato il 10 luglio 2014
        
        Con 
ordinanza n. 15617 del 9 luglio 2014, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano annullato un avviso di liquidazione di imposta di registro adottato dall'amministrazione finanziaria sulla premessa della 
revoca dei benefici fiscali goduti per l'acquisto della prima casa di abitazione in considerazione del fatto che la contribuente 
non aveva assunto tempestivamente la propria residenza presso l'immobile riacquistato.
Il cittadino emigrato è esonerato dalla condizione del trasferimento della residenza
Nel caso in esame, la contribuente si era difesa precisando di essere 
esonerata dal rispetto della citata condizione in ragione dell'espresso disposto di cui all'articolo 1, nota II bis della “
Tariffa Parte Prima” allegata al DPR n. 
131/1986, per il fatto, ossia, di essere 
cittadina italiana emigrata all'estero.
E secondo la Corte di legittimità, in particolare, l'esonero rivendicato dalla contribuente appariva come “
ineludibile” non solo in relazione al primo acquisto ma anche con riferimento al secondo acquisto “
non potendosi supporre che il legislatore intenda contraddirsi con il riconoscere al cittadino non residente un'agevolazione che lo costringerebbe (al fine di realizzare l'intento di possedere una casa di abitazione sul territorio nazionale) a ripristinare in breve tempo la residenza nel comune in cui l'immobile o proprio nell'immobile riacquistato, così rinunciando alla stabile residenza all'estero”.