Agevolazione prima casa anche per l’usucapione

Pubblicato il 29 dicembre 2008 Il Legislatore tributario, in materia di imposta di registro, ha previsto, con l’articolo 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al Dpr 131/86, che i beni immobili acquisiti per usucapione venissero tassati secondo le stesse modalità seguite per quelli acquistati a titolo oneroso, in base a quanto, dunque, disposto dall’articolo 1, della medesima Tariffa. L’equiparazione era stata operata con decreto n. 69 del 1989, in vigore a partire da quell’anno. La Cassazione, che nella sentenza 29371 del 16 dicembre 2008, ha ricostruito le norme in materia di agevolazione “prima casa” ai fini del registro, ha perciò facilmente dedotto che ad un immobile adibito ad abitazione ed acquisito per usucapione dal contribuente si applicassero, ai fini dell’imposta di registro (non anche di imposte ipotecarie e catastali), i benefici fiscali già previsti per l’acquisto della “prima casa”, al ricorrere dei requisiti in tal senso imposti dalle norme di legge.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Scuola e formazione: tutela INAIL strutturale dall’anno scolastico 2025/2026

04/08/2025

AI Act: al via dal 2 agosto le regole per i modelli GPAI

04/08/2025

Decreto fiscale pubblicato in GU. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati

04/08/2025

Prestazioni di disoccupazione indebite per riclassificazione aziendale: indicazioni Inps

04/08/2025

Riforma fiscale 2024: Assonime sull’addio al doppio binario tra contabilità e fisco

04/08/2025

Inail, rivalutati gli indennizzi per danno biologico dal 1° luglio

04/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy