Agevolazione prima casa anche per l’usucapione

Pubblicato il 29 dicembre 2008 Il Legislatore tributario, in materia di imposta di registro, ha previsto, con l’articolo 8, nota II-bis, della Tariffa allegata al Dpr 131/86, che i beni immobili acquisiti per usucapione venissero tassati secondo le stesse modalità seguite per quelli acquistati a titolo oneroso, in base a quanto, dunque, disposto dall’articolo 1, della medesima Tariffa. L’equiparazione era stata operata con decreto n. 69 del 1989, in vigore a partire da quell’anno. La Cassazione, che nella sentenza 29371 del 16 dicembre 2008, ha ricostruito le norme in materia di agevolazione “prima casa” ai fini del registro, ha perciò facilmente dedotto che ad un immobile adibito ad abitazione ed acquisito per usucapione dal contribuente si applicassero, ai fini dell’imposta di registro (non anche di imposte ipotecarie e catastali), i benefici fiscali già previsti per l’acquisto della “prima casa”, al ricorrere dei requisiti in tal senso imposti dalle norme di legge.
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