Agevolazione Prima casa Benefici ampi

Pubblicato il 27 gennaio 2017

Con la risoluzione n. 13 del 26 gennaio 2017, l'Agenzia delle Entrate offre un nuovo chiarimento sull'agevolazione “prima casa”, che avrà sicuramente effetti positivi per ciò che riguarda la disciplina del regime fiscale di favore.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, allineandosi ad un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, rivede la propria posizione e amplia la portata della disciplina relativa ai benefici “prima casa”, soprattutto con riguardo ad una delle principali cause di decadenza del beneficio, quale è il trasferimento dell’immobile comprato in regime agevolato prima che siano passati cinque anni dall’acquisto.

Come è noto, per evitare la decadenza dal beneficio e incorrere nel pagamento delle imposte nella misura ordinaria, più una sanzione del 30%, il contribuente deve, entro un anno dalla cessione, acquistare un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Orientamento giurisprudenza di legittimità

Sulle cause di decadenza dei suddetti benefici è intervenuta molte volte anche la Corte di Cassazione, che in diverse pronunce ha ritenuto che, in caso di vendita infraquinquennale, per evitare la decadenza dai benefici è sufficiente che, entro un anno, il contribuente costruisca un nuovo immobile da adibire a propria abitazione principale, anche se il terreno su cui avviene l’edificazione fosse già di sua proprietà.

Infatti, secondo i giudici di legittimità, ai fini del mantenimento dell’agevolazione, non assume alcuna rilevanza il momento in cui è stato acquistato il terreno su cui sorge il nuovo fabbricato.

Nuova precisazione delle Entrate

Su tale orientamento giurisprudenziale si è parametrata anche l'Agenzia delle Entrate, che ha rivisto la sua precedente posizione ed ha ampliato la portata della disciplina di favore.

Nelle conclusioni della risoluzione n. 13/E/2017, infatti, si legge, che alla luce del nuovo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità si deve ritenere che nel caso in cui venga alienato l’immobile acquistato con i benefici prima casa, la costruzione di un immobile ad uso abitativo, classificabile in una categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’alienazione, su un terreno di cui era proprietario il contribuente al momento dell’alienazione dell’immobile agevolato, evita la decadenza dal beneficio fiscale.

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