Agevolazione prima casa più ampia per i coniugi

Pubblicato il 09 ottobre 2014 La titolarità di una quota di comproprietà di una abitazione da parte di un coniuge, la quale è stata acquistata senza usufruire dell’agevolazione “prima casa”, non impedisce allo stesso coniuge di acquistare un'altra abitazione nello stesso comune, beneficiando questa volta dell’agevolazione fiscale.

La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso di un contribuente, che si era visto negare le agevolazioni sulla prima casa in quanto comproprietario al 5% insieme alla moglie di un altro appartamento, ha emanato l’ordinanza n. 21289 dell'8 ottobre 2014, con la quale interpreta la parte della norma che prevede che, ai fini dell’agevolazione "prima casa", l’acquirente non deve essere “titolare esclusivo o in comunione con il coniuge” del diritto di proprietà di un’altra abitazione situata nello stesso comune.

Ostacoli all'agevolazione

Specifica la sentenza che solo la contitolarità in regime di comunione legale dei beni può ostacolare l’ottenimento dell’agevolazione in caso di acquisto di un nuovo immobile. In un regime giuridico diverso dalla comunione legale, invece, la titolarità di una quota di un appartamento non ostacola uno dei due coniugi all’acquisto agevolato di un’altra abitazione. Tuttavia, anche nella comunione dei beni, in caso di contitolarità molto esigua - come nel caso di specie – non è precluso il beneficio, in quanto è connaturato alla natura del diritto di abitazione connesso con i bisogni del titolare e della sua famiglia.

Pertanto, si deve escludere che “la facoltà di usare il bene comune, purchè non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti di farne parimenti uso, consenta di destinare la casa ad abitazione di uno solo dei comunisti, per cui la titolarità di quota è simile a quella di immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative dell'acquirente, che è di certo compatibile con le agevolazioni”.
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