Agevolazione prima casa Seminterrato computabile

Pubblicato il 28 settembre 2016

Il vano seminterrato risulta computabile ai fini della superficie utile complessiva (240 mq), il cui superamento determina la perdita, da parte del contribuente, dell’agevolazione prima casa ai fini Iva ed imposta di registro, fruita al momento dell’acquisto dell’immobile.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione civile, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la quale aveva accertato che un contribuente aveva indebitamente usufruito delle agevolazioni edilizie previste per l’acquisto della prima casa, avendo l’immobile da lui acquistato superficie utile superiore a 240 mq. Disponeva pertanto il recupero, applicando gli interessi di legge.

L’Agenzia in particolare, lamentava come la Ctr avesse erroneamente escluso i locali seminterrati dal computo della superficie complessiva utile ex art. 6 D.m. 2 agosto 1969, sebbene arredati, collegati al piano superiore da scale interne e dotati di impianti idrici, elettrici, sanitari e di riscaldamento, inequivocabilmente adibiti ad utilizzo di tipo residenziale.

Superficie utile complessiva Conta potenzialità abitativa

Censura accolta dalla Cassazione, secondo cui, in tema di imposte di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e quindi esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa, occorre fare riferimento alla nozione di “superficie utile complessiva” di cui al suddetto art. 6 D.m. Lavori pubblici 2 agosto 1969, in forza del quale è irrilevante il requisito dell’abitabilità dell’immobile. Mentre quello dell’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro maggiormente idoneo ad esprimere il carattere lussuoso di un’abitazione.

Ne consegue – conclude la Corte con sentenza n. 18481 del 21 settembre 2016 – che è legittima la revoca del beneficio ove, mediante un semplice intervento edilizio, possa computarsi nella superficie utile un vano deposito di un immobile (pur nella specie non abitabile in quanto non conforme ai parametri aero – illuminanti previsti dal regolamento edilizio), assumendo piuttosto rilievo la marcata potenzialità abitativa dello stesso, anche in coerenza con l’apprezzamento del mercato immobiliare. 

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