Impatriati, no a preclusioni o decadenze introdotte con circolare

Pubblicato il 09 novembre 2023

La normativa istitutiva del regime fiscale di favore per i lavoratori impatriati non prevede alcuna decadenza per accedervi.

Nessuna preclusione, inoltre, risulta ricavabile dalle disposizioni attuative di cui al Decreto ministeriale del 26 maggio 2016, ad di là del biennio minimo di mantenimento della residenza in Italia.

In assenza, quindi, di preclusioni dettate a livello normativo non può, l'Amministrazione finanziaria, introdurne alcune a mezzo di circolare.

La circolare costituisce, infatti, il mezzo giuridico volto a chiarire il significato delle norme di legge e non già a prevederne di nuove.

Regime impatriati, niente preclusioni con circolare

E' sulla scorta di tali motivazioni che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 2872 del 27 settembre 2023, ha confermato l'annullamento del diniego di rimborso dell'eccedenza a credito IRPEF opposto dall'Agenzia delle Entrate ad un contribuente.

La somma per cui era stato chiesto il rimborso era relativa all'agevolazione prevista per le persone che trasferiscono la propria residenza in Italia per intraprendere un'attività lavorativa nel territorio dello Stato (cosiddetti impatriati).

Agevolazione, questa, consistente nel concorso del reddito di lavoro alla formazione del reddito IRPEF complessivo nei limiti del 30%.

L'Ufficio finanziario aveva posto, alla base del diniego, il fatto che il contribuente non aveva optato per il regime di favore con dichiarazione "ultratardiva", in asserita violazione delle disposizioni contenute nella circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate n. 33/2020.

Istanza di rimborso eccedenza Irpef: tempestiva

La Corte di giustizia tributaria di I grado, tuttavia, aveva accolto l'impugnazione del contribuente, ritenendo che la decadenza introdotta dalla circolare in parola non aveva base normativa e che l'istanza di rimborso, autonoma rispetto alla dichiarazione, era da considerarsi tempestiva rispetto al termine quadriennale previsto dall'art. 38 del Testo unico sulla riscossione.

Vano l'appello promosso dal Fisco davanti alla Corte di secondo grado.

Anche in questa sede, infatti, è stato confermato che, in tema di agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati, l'Amministrazione finanziaria non può introdurre, a mezzo di circolare, preclusioni o decadenze che non risultino previste a livello normativo.

La circolare n. 33/2020 posta a fondamento del diniego di rimborso - si legge nella decisione - è dunque "illegittima, nella misura in cui estende il regime temporale valevole per le dichiarazioni ad un atto del contribuente di diversa natura sul piano sostanziale quale l'istanza di rimborso, quand'anche formalmente inserita nella dichiarazione medesima".

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